Eureka Previdenza

Decreto 18 luglio 2023

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza di vita. (23A05661)
(GU n.243 del 17-10-2023)


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche previdenziali e assicurative

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30
luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto
direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con
cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con
cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello
decorrente dalla predetta data;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31
dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente
della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in
riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte
decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita';
Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il
criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del
2011 e prevedendo che:
a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media
dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente
dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al
biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei
requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore
registrato nell'anno 2016;
c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i
tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a
tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6
dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2014,
relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio
2016;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 267 del 14 novembre 2019, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
27 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 268 del 10 novembre 2021, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) n 1684104/23 del 7 giugno 2023, con cui si comunica che:
a) la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni e
relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con
decorrenza 1° gennaio 2025 corrispondente alla differenza tra la
media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei
valori registrati negli anni 2019 e 2020 e' pari a -0,10 decimi di
anno, considerando per l'anno 2022 il dato provvisorio disponibile
relativo alla speranza di vita a 65 anni; la predetta variazione,
trasformata in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di
-0,11 che, a sua volta arrotondata in mesi, corrisponde ad una
variazione negativa pari a un mese;
b) i valori definitivi della speranza di vita a 65 anni per la
popolazione residente in Italia per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono
risultati, rispettivamente, pari a 21,01, 19,98 e 20,39 (valori in
anni e centesimi di anno);
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e
12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente
incrementati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2023

Il Ragioniere
generale dello Stato
Mazzotta
Il direttore generale delle
politiche previdenziali
e assicurative
Marano

Decreto 21 marzo 2023 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Incentivi al posticipo del pensionamento. (23A02674) 

(GU n.110 del 12-5-2023)

 

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

                           di concerto con 

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e  successive

modificazioni; 

  Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,

recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che  inserisce

nel  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  successive

modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1  il  quale,  al  comma  1,

prevede  che  «In  via  sperimentale  per  il  2023,   gli   iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e

sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione

separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.

335 , possono conseguire  il  diritto  alla  pensione  anticipata  al

raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di

un'anzianita' contributiva minima di 41  anni,  di  seguito  definita

"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro  il  31

dicembre 2023  puo'  essere  esercitato  anche  successivamente  alla

predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo». 

  Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n.  197  del  2022,

con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti  che  abbiano

maturato i requisiti minimi previsti dalle  disposizioni  di  cui  al

comma  283  per  l'accesso  al  trattamento  di  pensione  anticipata

flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della  quota

dei contributi a proprio carico relativi  all'assicurazione  generale

obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei

lavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della

medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene

meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del  datore  di

lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,

a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  prevista

dalla normativa vigente e successiva alla data  dell'esercizio  della

predetta   facolta'.   Con   la   medesima   decorrenza,   la   somma

corrispondente alla quota di contribuzione a  carico  del  lavoratore

che  il  datore   di   lavoro   avrebbe   dovuto   versare   all'ente

previdenziale,  qualora  non  fosse  stata  esercitata  la   predetta

facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore». 

  Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata  legge  n.  197  del

2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del  comma  286  sono

stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge»; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

              Incentivo al posticipo del pensionamento 

 

  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  modalita'  di  attuazione

dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 

  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  29

dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di  cui  all'art.  1,

comma 286, della predetta legge, che  abbiano  maturato  i  requisiti

minimi previsti per l'accesso al trattamento di  pensione  anticipata

flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,

possono  rinunciare  all'accredito  contributivo  della   quota   dei

contributi  a  proprio  carico  relativi  all'assicurazione  generale

obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei

lavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della

medesima. 

  3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia  di  cui  al

comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da  parte

del datore di lavoro della quota a carico del  lavoratore  a  partire

dalla  prima  decorrenza  utile  per  il  trattamento   di   pensione

anticipata flessibile. Se  la  facolta'  di  rinuncia  e'  esercitata

contestualmente o successivamente alla  prima  decorrenza  utile  per

predetto pensionamento, l'obbligo di  versamento  contributivo  viene

meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della

facolta' medesima. 

  4. L'importo dei contributi non versati e' interamente  corrisposto

al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore  sono

imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. 

  5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi  non

versati cessa in caso di conseguimento di una pensione

diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario  di  invalidita'  di

cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero  al  conseguimento  del

requisito anagrafico per la  pensione  di

vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n.  214,  o  al  raggiungimento  dell'eta'  anagrafica  per  la

pensione  di  vecchiaia  prevista  dalla  gestione  pensionistica  di

appartenenza, se inferiore. 

  6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di  tutti

i  rapporti  di  lavoro,  in  essere  o  successivi,  e  puo'  essere

esercitata una  sola  volta  in  qualunque  momento  successivo  alla

maturazione dei requisiti per l'accesso al  trattamento  di  pensione

anticipata flessibile. Detta  facolta'  e'  revocabile.  In  caso  di

revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di  paga  successivo  al

momento in cui la revoca stessa e' esercitata. 

  7. La  facolta'  di  cui  al  comma  2  riguarda  esclusivamente  i

contributi pensionistici dovuti in relazione  ai  periodi  di  lavoro

effettuati  dopo  la  maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  al

trattamento di pensione anticipata flessibile. 

  8. In caso di riconoscimento  di  fiscalizzazione  dei  contributi,

l'incentivo e' erogato al netto della parte di  contributi  a  carico

del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere

riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai  fini  del

computo delle prestazioni pensionistiche. 

                               Art. 2 

 

                              Procedura 

 

  1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al  posticipo

del pensionamento di cui al presente  decreto  ne  da'  comunicazione

all'INPS. 

  2.  L'INPS  provvede   a   certificare   al   lavoratore,   dandone

comunicazione al datore di lavoro, il  raggiungimento  dei  requisiti

minimi  pensionistici  per  l'accesso  al  trattamento  di   pensione

anticipata  flessibile  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta   o

dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria. 

  3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma

2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1,  commi  3  e  4,  e

procede all'eventuale recupero,  a  conguaglio,  delle  contribuzioni

pensionistiche gia' versate. 

  4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni  operative

volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa

introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre  2022,

n. 197. 

  5. In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  di

avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  ne

da' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei  termini  di  cui  al

comma 2. 

  6. L'INPS provvede alle attivita'  previste  dal  presente  decreto

mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    Roma, 21 marzo 2023 

 

                                              Il Ministro del lavoro  

                                            e delle politiche sociali 

                                                    Calderone         

 

Il Ministro dell'economia 

     e delle finanze      

        Giorgetti         

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 

Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del

Ministero della salute, n. 1222 

 

Circolare 82 del 22 settembre 2023
OggettoArticolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabiliINDICE1.   Premessa
2.   Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
3.   Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8. Coordinamento con altri incentivi
9. Procedura di riconoscimento
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
14. Istruzioni contabili

1.   Premessa
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIDECRETO 21 marzo 2023 Incentivi al posticipo del pensionamento. (23A02674) (GU n.110 del 12-5-2023)
                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI                             di concerto con                        IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE    Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  conmodificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e  successivemodificazioni;   Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che  inseriscenel  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   conmodificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  successivemodificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1  il  quale,  al  comma  1,prevede  che  «In  via  sperimentale  per  il  2023,   gli   iscrittiall'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  esostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestioneseparata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.335 , possono conseguire  il  diritto  alla  pensione  anticipata  alraggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   diun'anzianita' contributiva minima di 41  anni,  di  seguito  definita"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro  il  31dicembre 2023  puo'  essere  esercitato  anche  successivamente  allapredetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo».   Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n.  197  del  2022,con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti  che  abbianomaturato i requisiti minimi previsti dalle  disposizioni  di  cui  alcomma  283  per  l'accesso  al  trattamento  di  pensione  anticipataflessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della  quotadei contributi a proprio carico relativi  all'assicurazione  generaleobbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  deilavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  dellamedesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' vienemeno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del  datore  dilavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  previstadalla normativa vigente e successiva alla data  dell'esercizio  dellapredetta   facolta'.   Con   la   medesima   decorrenza,   la   sommacorrispondente alla quota di contribuzione a  carico  del  lavoratoreche  il  datore   di   lavoro   avrebbe   dovuto   versare   all'enteprevidenziale,  qualora  non  fosse  stata  esercitata  la   predettafacolta', e' corrisposta interamente al lavoratore».   Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata  legge  n.  197  del2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del  comma  286  sonostabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politichesociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge»;                                Decreta:                                 Art. 1                Incentivo al posticipo del pensionamento    1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  modalita'  di  attuazionedell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.   2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  29dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di  cui  all'art.  1,comma 286, della predetta legge, che  abbiano  maturato  i  requisitiminimi previsti per l'accesso al trattamento di  pensione  anticipataflessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,possono  rinunciare  all'accredito  contributivo  della   quota   deicontributi  a  proprio  carico  relativi  all'assicurazione  generaleobbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  deilavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  dellamedesima.   3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia  di  cui  alcomma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da  partedel datore di lavoro della quota a carico del  lavoratore  a  partiredalla  prima  decorrenza  utile  per  il  trattamento   di   pensioneanticipata flessibile. Se  la  facolta'  di  rinuncia  e'  esercitatacontestualmente o successivamente alla  prima  decorrenza  utile  perpredetto pensionamento, l'obbligo di  versamento  contributivo  vienemeno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio dellafacolta' medesima.   4. L'importo dei contributi non versati e' interamente  corrispostoal lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore  sonoimponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.   5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi  nonversati cessa in caso  di  conseguimento  di  una  pensione  diretta,ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la  pensione  divecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge  6  dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre2011, n.  214,  o  al  raggiungimento  dell'eta'  anagrafica  per  lapensione  di  vecchiaia  prevista  dalla  gestione  pensionistica  diappartenenza, se inferiore.   6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di  tuttii  rapporti  di  lavoro,  in  essere  o  successivi,  e  puo'  essereesercitata una  sola  volta  in  qualunque  momento  successivo  allamaturazione dei requisiti per l'accesso al  trattamento  di  pensioneanticipata flessibile. Detta  facolta'  e'  revocabile.  In  caso  direvoca, gli effetti decorrono dal primo mese di  paga  successivo  almomento in cui la revoca stessa e' esercitata.   7. La  facolta'  di  cui  al  comma  2  riguarda  esclusivamente  icontributi pensionistici dovuti in relazione  ai  periodi  di  lavoroeffettuati  dopo  la  maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  altrattamento di pensione anticipata flessibile.   8. In caso di riconoscimento  di  fiscalizzazione  dei  contributi,l'incentivo e' erogato al netto della parte di  contributi  a  caricodel lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad esserericonosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai  fini  delcomputo delle prestazioni pensionistiche.                                Art. 2                                Procedura    1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al  posticipodel pensionamento di cui al presente  decreto  ne  da'  comunicazioneall'INPS.   2.  L'INPS  provvede   a   certificare   al   lavoratore,   dandonecomunicazione al datore di lavoro, il  raggiungimento  dei  requisitiminimi  pensionistici  per  l'accesso  al  trattamento  di   pensioneanticipata  flessibile  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta   odall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.   3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1,  commi  3  e  4,  eprocede all'eventuale recupero,  a  conguaglio,  delle  contribuzionipensionistiche gia' versate.   4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni  operativevolte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativaintrodotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre  2022,n. 197.   5. In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  diavvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  neda' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei  termini  di  cui  alcomma 2.   6. L'INPS provvede alle attivita'  previste  dal  presente  decretomediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziariedisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.     Roma, 21 marzo 2023                                                Il Ministro del lavoro                                              e delle politiche sociali                                                     Calderone          Il Ministro dell'economia      e delle finanze              Giorgetti         
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  dellepolitiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministerodell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  delMinistero della salute, n. 1222 

 

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