Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina fino al 1° ottobre 2003

Destinatari dell'art. 1 comma 115 della legge 190/2014

(circ.8/2015)

L’ articolo 1, comma 115, della legge 190/2014 così dispone: “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015”.

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina fino al 1° ottobre 2003

Destinatari dell'art. 1 comma 115 della legge 190/2014

(circ.8/2015)

L’ articolo 1, comma 115, della legge 190/2014 così dispone: “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015”.

Quadro normativo di riferimento

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, stabilisce che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”.

L’articolo 47 comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che “a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'aarticolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.

L’ articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003.  La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall' INAIL”.

Il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e quelle introdotte dall’aarticolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’ INAIL.

In seguito alla pubblicazione del richiamato decreto ministeriale è stata pubblicata la circolare n. 58 del 2005, con la quale sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni ivi contenute, distinguendo tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003 in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.

Destinatari

Destinatari

Destinatari delle disposizioni di cui al richiamato articolo 1, comma 115, della legge 190/2014 sono gli assicurati iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’ INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali hanno ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’ importo del trattamento pensionistico.

In base al chiaro tenore della norma sono esclusi dal beneficio in parola gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’ assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’ INAIL.

Entità del beneficio

Entità del beneficio

Gli assicurati di cui al precedente punto 3 possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi del richiamato articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 che, si rammenta, prevede che il periodo di esposizione all’amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.

Modalità e termini e di presentazione delle domande

Modalità e termini e di presentazione delle domande

La domanda del beneficio in oggetto dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio 2015 prorogato al 31 dicembre 2016 (circ.45/2016) al 30 giugno 2015 (msg.2489/2015). La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli assicurato/pensionato - codice AP98 -"Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto").

In attesa dell’implementazione delle procedure relative all’inserimento del beneficio in argomento sul conto assicurativo degli interessati e delle procedure di lavorazione delle domande di pensione presentate dagli assicurati che abbiano inoltrato entro i termini regolare istanza, le Sedi avranno cura di tenere quest’ultima in apposita evidenza.

Successive istruzioni saranno fornite una volta ultimati i lavori di implementazione delle procedure di cui sopra.

Decorrenza della pensione

Decorrenza della pensione

La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti di cui al punto 3 della presente circolare, non può essere anteriore al 1° gennaio 2015.

Istituzione del codice ARPA 181

Istituzione del codice ARPA 181 (msg.1231/2015)

L’articolo 1, comma 115, della legge 190/2014 dispone che “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015”.
Le istruzioni per l’applicazione della richiamata disposizione sono state diramate con la circolare n.8 del 2015.
Con il presente messaggio si rende nota l’istituzione del codice ARPA 181, descritto con la nomenclatura “Amianto (1,50) dir e mis circ.8/2015”, volto a tracciare i periodi assicurativi beneficiati dalla maggiorazione di amianto, maggiorazione che in forza della richiamato comma 115, ammonta a 1,5 utile sia per il diritto che per la misura della pensione. Il codice 181 ha le stesse caratteristiche del codice 171 di cui al messaggio 41791/2005 e traccia periodi antecedenti al 3.10.2003. Inoltre, il codice 181 prevede un blocco che accetta esclusivamente le domande per il beneficio di cui al comma 115 presentate dall’1.1.2015 al 31.1.2015 30.06.2015 (vedi msg.2769/2015). A tal fine l’operatore in ARPA è obbligato ad inserire la data della domanda nel campo note, dopo la matricola aziendale.
Si fa presente inoltre che il codice 181 non riguarda i fondi speciali, in quanto esclusi dal beneficio di cui al più volte richiamato comma 115.
Il codice 181 ha, dunque, le specifiche descritte, mentre le altre condizioni previste dal comma 115 dovranno essere oggetto di attento controllo da parte dell’operatore.
L’operatore, quindi, ricevuta l’istanza ed effettuate le verifiche delle condizioni, potrà procedere a trasformare il codice contributo con valenza 1,25 nel codice contributo 1,5 di nuova istituzione.

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