Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina fino al 1° ottobre 2003

Termine di presentazione della domanda di certificazione all’INAIL

(circ.58/2005)

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso  il termine per la presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto.

Pertanto  i lavoratori interessati, in favore dei  quali non sia stata già riconosciuta l’esposizione ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione ultradecennale  avvenuta entro la stessa data, debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici.

Giova far presente che detto termine è riferito anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma 6 bis dell’articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n. 326, indicati, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, al punto 1 della circolare n.195 del 18 dicembre 2003. A tal riguardo, si rammenta che trattasi dei seguenti soggetti interessati:

  • lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992;
  • lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità;
  • lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
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