Eureka Previdenza

Legge 196 del 24 giugno 1997

Norme in materia di promozione dell'occupazione.
Vigente al: 7-12-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)) ((12))
------------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86,
comma 3) che "In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione
delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24
giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a),
della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla
determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere
temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle
parti stipulanti o recesso unilaterale."
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 12.
(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962,
n. 230, e' sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro
e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20
per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per
ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il
ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi
ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si
considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di
dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei
mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando
si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto".
Art. 13.
(Incentivi alla riduzione e rimodulazione
degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)
1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. I
contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e
riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della
nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni,
continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle
48 ore settimanali di lavoro.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto,
anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di
lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o
rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entita'
della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate
contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e
modalita' stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento
alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario,
rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a
trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino
a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando
l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche
con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede
di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati
prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo
preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad
incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione
di esuberi di personale.
3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con
quelli previsti dall'articolo 7 del decreto- legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate
allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31
dicembre 1995" sono soppresse.
4. Con il decreto di cui al comma 2 e' stabilita la maggiore
misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma
2, nei seguenti contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese
situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni,
ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, con lavoratori inoccupati di eta' compresa tra
i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;
b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati
i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei
successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento
pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con
contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati
o disoccupati di eta' inferiore a trentadue anni;
c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici
precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo
almeno due anni di inattivita';
d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego
di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del
territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani
e dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che
abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio
energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2
il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi
di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese
fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti
di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno
finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al
Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere
attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi
dell'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494
miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1999, nonche' ai sensi dell'articolo 25 della presente
legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, tale limite non potra' superare 400 miliardi di
lire. Per i successivi anni il limite e' determinato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo,
ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e
rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a
tempo parziale.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 2000, N. 61)).
Art. 14.
(Occupazione nel settore della ricerca)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi
annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima
amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai
provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni; legge lo marzo 1986, n. 64, e successive
modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n.
488; articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451 decreto-legge
23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22
novembre 1994, n. 644; decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, e
relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto- legge 8
febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995,
n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di
conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; puo'
essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e
medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi
finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di
laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la
stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo
parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata
predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti
pubblici di ricerca e delle universita' e in attesa del riordino
generale del settore, e' consentito agli enti e agli atenei medesimi,
in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il trasferimento
tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori,
tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11
marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonche' presso i
soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n.
317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo assegnante, con
l'annesso trattamento economico e contributivo. E' disposta su
richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo
assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti,
che regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento dei
lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto
assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a
titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente
o dall'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di
ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime
risorse di cui alla predetta disposizione, nonche', dall'anno 1999 e
con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad
essi destinati, possono essere altresi' concesse agli enti pubblici
di ricerca e alle universita', i quali procedano alle assegnazioni in
distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei
contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura
determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti
dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di
titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di
ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo
parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una
sola volta, per attivita' di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di
presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di
integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione
per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree
territoriali interessate nel rispetto delle finalita' stabilite dal
decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilita' di
cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e
dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del
personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco
temporaneo, nonche' apposite modalita' di monitoraggio e di verifica.
((7))
-----------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma
4, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato "A decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo
6, comma 2".
Art. 15.
(Contratto di formazione e lavoro)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le
seguenti: "enti pubblici di ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle
aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di
trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti
di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per
i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle
di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il
lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga
illegittimamente licenziato, il datore di lavoro e' tenuto alla
restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto
periodo".
2. La Commissione regionale per l'impiego puo' deliberare, ai
sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto- legge lo ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e
lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti
previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 60
miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 17
(Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita'
di formazione ed elevazione professionale anche attraverso
l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema
scolastico ((e universitario)) e con il mondo del lavoro e un piu'
razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie,
destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la
semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica
della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali
rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione
e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princlpi e
criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di
natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu' generale,
ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le
capacita' competitive del sistema produttivo, in particolare con
riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e
incrementare l'occupazione, attraverso attivita' di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle di-
verse realta' produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento
professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci
di cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro rispettive
specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo
tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il
momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da
parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con
istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti
predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli
interventi di formazione dei lavoratori (( e degli altri soggetti di
cui alla lettera a) )) nell'ambito di piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico
riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di
lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori
disoccupati per i quali l'attivita' formativa e' propedeutica
all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno
in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente e
territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico
e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresi'
essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del
comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle
modalita' di certificazione delle competenze acquisite con la
formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di
intervento predisposti ((dalle regioni)), la formazione e la
mobilita' interna o esterna al settore degli addetti alla formazione
professionale nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e
la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di
migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei
sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi
saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi
allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
((g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale
sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di
cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche
attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle
amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura
integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di
specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla
possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione
delle sedi operative ai fini dell'accreditamento));
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate,
a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per le
pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di
acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei
relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito presso il Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale
per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a
carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati,
nonche', per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che
gravera' sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della
maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di
rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo
sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge
n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al
comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali,
erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita'
sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del
regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto
le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma
3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a
carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare
sull'importo del finanziamento concesso, che puo' essere
rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio
finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo
dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.
Art. 18.
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini
pratici e stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto
l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle
risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di
lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle
iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego
e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; universita'; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di
formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o
operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche, enti
ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli specifici
albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per
disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di
orientamento e di formazione, con priorita' per quelli definiti
all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di
lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti
di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a
ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da
modulare in funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti:
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i
tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la
responsabilita' civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel caso in cui
i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta
convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita'
svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico
di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per
l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al
presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese
di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi
compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi
alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del
tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati
nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, purche' gli stessi tirocini siano oggetto di
convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e
18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il
Ministero per i beni culturali e ambientali e' autorizzata la spesa
per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili
trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e
realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare
ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato
di trattamenti di integrazione salariale o di mobilita'. Nel caso di
lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili
nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento
previdenziale, puo' essere prevista una durata del progetto fino ad
un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del
sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto- legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine
preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge lo
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n.
95," sono inserite le seguenti: "anche con capitale sociale non
inferiore a 500 milioni di lire".
4. Per la costituzione di societa' miste di cui all'articolo 4
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la
realizzazione delle attivita' da affidare alle societa' medesime, e'
autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 45 miliardi in favore
del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui una quota di
lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale.
Al relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge
n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge lo ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le risorse
del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate
al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori
socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di
competenza potranno esserlo in quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto- legge n.
510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996 e' inserito il seguente:
"12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di
mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti
Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal
responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano
tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti nominativi
vengono altresi' comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale alla Commissione regionale per l'impiego".
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I predetti
nominativi vengono altresi' comunicati dalle imprese alla Commissione
regionale per l'impiego".
Art. 22.
(Delega al Governo per la revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili)
1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-
legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare entro i
termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovra'
essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti
settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con
particolare riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo
all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e
recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad
interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di
impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali
dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con cio'
intendendosi le categorie di lavoratori nonche' soggetti inoccupati
da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori
dei piani di lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori
socialmente utili;
e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti
previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori
socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di
societa' miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di
durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in
materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle
stesse;
g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle
societa' miste di cui alla lettera f) successivamente alla
conclusione dei periodi di attivita' svolte dalle stesse in regime di
appalti o convenzioni protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresi'
prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa
finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovra' essere trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del
parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 23.
(Disposizioni in materia di contratti
di riallineamento retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al
fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti
nei territori individuati dall'articolo 1 della legge lo marzo 1986,
n. 64, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare
retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di
fiscalizzazione" sono inserite le seguenti: "di leggi speciali in
materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative" e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di esecuzione in corso,
in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del
riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti
da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le
obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere
accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai
lavoratori ai fini del riconoscimento della parita' di trattamento
retributivo";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli
accordi di cui al comma 2, nella loro qualita' di soggetti indicati
nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, obbligati
all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da
essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione
ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono ammesse a
versare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale
concesso dal comma 2 per la stipula degli accordi, senza applicazione
di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi,
risultanti dai suddetti accordi, effettivamente corrisposti fino alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono
ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce
il versamento delle ritenute relative ai compensi e senza
applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare
quelle gia' presentate utilizzando i modelli di dichiarazione
approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro
delle finanze.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al
comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la
punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di
cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui
percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le
dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la
deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al
presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state
rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, a titolo di
soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e
quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione
delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al
comma 3-bis, corrisposti fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono estinte mediante ordinanza
subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di
imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario
presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica,
della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la
consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di
trasmissione della dichiarazione stessa, nonche' della ricevuta ed
attestato di versamento delle ritenute";
d) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese
di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, e' quella
fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per
cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da
adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di
retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve
intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla
corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui
al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6,
commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il
versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di
cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere
accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura
della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo
delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita'
per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi
figurativi";
e) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro,
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti,
per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli
incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme
vigenti alla data della completa applicazione dei contratti
collettivi".
2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto- legge
lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)).
Art. 24.
(Disposizioni riguardanti soci
delle cooperative di lavoro)
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai
fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi
rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente
previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo
comma, numero 7o, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro
sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del
trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento
speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n.
427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del
trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi
8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi
relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano
la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.
3. ((L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini
dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la
perdita dello stato di socio della cooperativa)).
4. Le disposizioni in materia di indennita' di mobilita' nonche'
di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono
estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le
attivita' comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di
applicazione della disciplina relativa all'indennita' di mobilita'
stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione.
L'espletamento della relativa procedura di mobilita', estesa
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del
programma di mobilita'. Conservano la loro efficacia ai fini delle
relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. E' confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma
2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,
nonche' dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse
dalla predetta assicurazione.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli
ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di societa' cooperative.
Art. 25.
(Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro)
1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in
particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui
all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonche'
per gli interventi previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro e' autorizzato a
contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il
cui ammortamento e' a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998.
Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro
del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli
appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni
interessate.
2. La societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a.,
costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, puo'
istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi
da essa effettuati, per l'attuazione dei quali e' autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta
societa', per le medesime finalita', e' ammessa a costituire societa'
in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando la
maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di
due anni.
3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere ad
oggetto anche interventi nel settore turistico.
Art. 26.
(Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario
di lavori di pubblica utilita' e di borse di lavoro, da attuare entro
il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia,
Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonche'
nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione,
secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, e'
superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione del piano a favore di giovani, di eta' compresa
tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da piu'
di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le
condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto
ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso
di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle
risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di
pubblica utilita' e di borse di lavoro entro il mese di novembre
1997; possibilita' di revisione di tale suddivisione, su proposta
delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica
dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi;
c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilita' e nelle
borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario
con modalita' e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di
almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il
31 dicembre 1997.
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilita', il decreto
legislativo di cui al comma 1 dovra' altresi' osservare i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei
settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione
degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalita'
stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
ivi compresa la possibilita' di ricorso ad interventi sostitutivi in
caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata
esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno
definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
b) ammissibilita' dei soli progetti, presentati entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati,
l'impegno a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo, anche nel
settore del lavoro autonomo, nonche' i contenuti formativi ad esse
funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di
lavoro e di impresa incaricate dell'attivita' di assistenza tecnico-
progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita
attestazione, valida come requisito per la presentazione dei
progetti.
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo
di cui al comma 1 dovra' altresi' osservare i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) possibilita' di svolgere le borse di lavoro presso imprese
appartenenti ai settori di attivita' individuati dalle classi D, H,
I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attivita' economiche
che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con
almeno due dipendenti e non piu' di cento, in misura non superiore al
numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani
impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale
occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la
medesima possibilita' e alle medesime condizioni e' consentita alle
imprese appartenenti ai settori di attivita' individuati dalla classe
G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non
piu' di cento;
b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo
restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto
alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese,
escludendo le attivita' con carattere di stagionalita', e ai livelli
di scolarita' dei giovani;
c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato
dal decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; erogazione del
sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte
dell'impresa della effettiva partecipazione alle attivita' previste,
con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo
di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che
abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilita' all'INPS
entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali
di categoria;
d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al
termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di
nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione.
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-
legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente
agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono stabiliti modalita' e criteri per il rimborso, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma
7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato
tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di
legge vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono
preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi
per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate
nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello
successivo.
Art. 26-bis.
(Disposizioni fiscali).
1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il
soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo e' tenuto a
corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f),
all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente
sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono
intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale gia'
applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne e'
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n.
633 del 1972.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86,
comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo si intendono
riferite alla disciplina della somministrazione prevista dal citato
decreto.
Art. 27.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire
271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e
in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per
l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30;
c) dall'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed
a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si
provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70
miliardi per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1997
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Flick

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