Eureka Previdenza

Periodi di occupazione in lavori socialmente utili

Esercizio della facoltà di riscatto

(circ.33/2010)

L’articolo 8, comma 19, del D. Lgs. n. 468/1997, nel prevedere il riscatto dei periodi di impiego in lavori socialmente utili, non ha stabilito alcun limite temporale di riscattabilità, né ha previsto alcun requisito contributivo per il relativo esercizio.

Ne consegue che la facoltà in esame può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso,  per tutti i periodi per i quali è stato erogato  l'assegno per lavori socialmente utili e che ha comportato l’accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del diritto a pensione.

Alla facoltà in trattazione – esercitabile anche per una sola parte dei periodi in esame - possono perciò accedere tutti i lavoratori che hanno percepito l’assegno di cui sopra, anche nel caso in cui non sia stato maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione alla data di presentazione della domanda di riscatto.

La domanda di riscatto può essere presentata dai diretti interessati o dai loro superstiti e non è soggetta a termini di decadenza.

Poiché i periodi di godimento dell'assegno per lavori socialmente utili, efficaci ai soli fini del diritto alla pensione, sono accreditati d’ufficio e sono rilevabili direttamente dall’estratto conto, non è richiesta alcuna particolare documentazione per esercitare la facoltà di riscatto.

 

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