Eureka Previdenza

Periodi di occupazione in lavori socialmente utili

Retribuzione da utilizzare per il calcolo

(circ.33/2010)

Qualora, alla data della domanda, il richiedente faccia valere anche un solo contributo settimanale effettivo, utile ai fini della misura della pensione, il calcolo dell’onere di riscatto dovrà essere determinato su tale base imponibile e secondo i criteri generali, come di seguito specificati.

Nel caso in cui si debba definire l’onere di riscatto secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo si determinerà la relativa riserva matematica sulla base della retribuzione pensionabile maturata alla data di presentazione della domanda e degli ulteriori elementi di calcolo (anzianità contributiva, aliquota di rendimento e coefficiente attuariale collegato ad età, sesso ed anzianità contributiva complessiva), fatti valere alla medesima data.

Nel caso in cui, invece, il periodo oggetto del riscatto verrà valutato nella futura prestazione secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il  sistema contributivo, e si debba perciò procedere al calcolo percentuale, si prenderà a riferimento la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria dal datore di lavoro nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed in mancanza dei dodici mesi si prenderà in considerazione la retribuzione relativa ai soli contributi versati, rapportandola ad anno. L’onere di riscatto verrà definito sulla base di tale retribuzione, dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della domanda e del numero di settimane oggetto del riscatto.

Nei casi in cui il richiedente non abbia maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione, l’onere di riscatto - qualunque sia il sistema di calcolo da applicare - dovrà essere invece quantificato sulla base di una retribuzione “convenzionale”, corrispondente al minimale settimanale determinato in applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data della domanda di riscatto.

Al verificarsi di tale ultima circostanza e nell’ipotesi di calcolo con i criteri della riserva matematica, le retribuzioni convenzionali dei periodi oggetto di riscatto che rientrano fra quelli utili ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile devono essere “attualizzate” all’anno cui si riferiscono, previa svalutazione, da effettuare secondo le indicazioni fornite con circolare n. 24 del 26 gennaio1995.

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