Home Contribuzione Da riscatto Costituzione rendita vitalizia Rendita vitalizia artigiani e commercianti Esistenza e durata del rapporto di collaborazione
- Dettagli
- Visite: 1406
Rendita vitalizia artigiani e commercianti
Esistenza e durata del rapporto di collaborazione
(circ.65/2008)
L’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi l’esistenza dei rapporti di lavoro (L’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi l’esistenza dei rapporti di lavoro (Circolare 183/1990).
La prova della durata del rapporto può essere viceversa fornita anche tramite altri mezzi, ivi compresa la prova testimoniale.
Si richiamano integralmente i chiarimenti forniti con Circolare 183/1990 così come integrata, alla luce del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, dalla circolare 12/2002 e dalla circ.182/1999, circa le caratteristiche ed i requisiti che si richiedono per la prova documentale e per quella testimoniale.).
Con le circolari n. 31 dell’1 gennaio 2002 e n. 32 dell’1 febbraio 2002 sono state impartite le disposizioni inerenti l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 nei confronti dei lavoratori autonomi, in particolare dei familiari coadiuvanti e coadiutori delle imprese artigiane e commerciali e dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare.