Eureka Previdenza

Rendita vitalizia artigiani e commercianti

Documentazione da produrre

(circ.31/2002) (circ.142/1993)

Vedi anche La prova dell'esistenza e La prova della durata

L’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi l’esistenza dei rapporti di lavoro (Circolare 183/1990).
La prova della durata del rapporto può essere viceversa fornita anche tramite altri mezzi, ivi compresa la prova testimoniale.
Si richiamano integralmente i chiarimenti forniti con circolare n.183/1990 così come integrata, alla luce del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, dalla circolare 12/2002 e dalla circ.182/1999, circa le caratteristiche ed i requisiti che si richiedono per la prova documentale e per quella testimoniale.
Le prove tradizionalmente ammesse per dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente, quali le lettere di assunzione e di licenziamento, le buste paga, i libretti di lavoro, gli estratti dei libri paga e matricola, non sono sostanzialmente configurabili nei rapporti instaurati tra i collaboratori familiari ed i titolari di impresa artigiana e commerciale.
L’esistenza del rapporto può essere dimostrata:

  • dall’atto costitutivo dell’impresa familiare e dalla conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione;
  • dalle attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione del familiare ai fini dell’assicurazione I.V.S;
  • da attestazioni dell’Ispettorato del Lavoro;
  • dalle risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo ancorché in assenza dell’accredito contributivo e da consimile documentazione.

In relazione al rapporto di parentela o affinità tra il titolare d’impresa ed il collaboratore, in assenza del quale non può configurarsi alcun obbligo assicurativo, sarà sufficiente la presentazione di autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del citato D.P.R n.445/2000.

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