Eureka Previdenza

Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)

Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Modalità e termine di presentazione delle istanze

(msg.522/2014)

Il citato art. 11, comma 2, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, prevede l’applicazione delle procedure relative alla tipologia dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo di cui al comma 2 ter, dell'articolo 6, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, come definite nel decreto interministeriale del 1° giugno 2012 e successivamente integrate dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013.
Ciò posto, come precisato anche nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
I lavoratori interessati, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa alla mancata rioccupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni previste per l’accesso alla salvaguardia, e copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.

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