Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo ai fini della vecchiaia

Deroghe ai requisiti per il diritto

(circ.120/2013)

Disciplina delle deroghe di cui al d.lgs. n. 503 del 1992 

Requisito anagrafico
Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è prevista la disciplina delle deroghe di cui all’articolo 1, commi 6 e 8, del d.lgs. del 503 del 1992, dette deroghe continuano ad operare, per quanto riguarda l’età anagrafica, come precisato al punto 1.1.1 della circolare n. 35 del 2012.
Nel predetto punto è stato precisato che nulla è modificato in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:

Le predette deroghe non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste (cfr. mess. 18072 del 7/11//2012)
Nei confronti dei soggetti in argomento operano le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi speranza di vita dell’età anagrafica nonché la disciplina delle decorrenze (c.d. finestra mobile).

Requisito contributivo

Con circolare n. 16 del 2013, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, è stato reso noto che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, per quanto concerne il requisito contributivo di 15 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia continuano ad operare per i soggetti che accedono al regime retributivo/misto, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011.
In tale contesto è stato precisato che nei confronti delle categorie di lavoratori come individuate dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992 trovano applicazione:

Ciò posto, le disposizioni di cui al presente punto operano anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo che liquidano la pensione con le modalità di calcolo misto, sempreché dette disposizioni operino anche nei singoli ordinamenti delle gestioni interessate al regime di cumulo introdotto dal comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

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