Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Cumulo ex lege 228/2012 Cumulo ai fini della vecchiaia Deroghe ai requisiti per il diritto
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Cumulo dei periodi assicurativi
Cumulo ai fini della vecchiaia
Deroghe ai requisiti per il diritto
(circ.120/2013)
Disciplina delle deroghe di cui al d.lgs. n. 503 del 1992
Requisito anagrafico
Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è prevista la disciplina delle deroghe di cui all’articolo 1, commi 6 e 8, del d.lgs. del 503 del 1992, dette deroghe continuano ad operare, per quanto riguarda l’età anagrafica, come precisato al punto 1.1.1 della circolare n. 35 del 2012.
Nel predetto punto è stato precisato che nulla è modificato in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:
- non vedenti (articolo 1, commi 6 del dlgs 503/92; circ. n. 65 del 1995 e art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 503/1992; circ. Inpdap n. 16 del 1993 qualora l’ultima gestione di iscrizione sia quella dei pubblici dipendenti);
- invalidi in misura non inferiore all’80% (articolo 1 comma 8, del d.lgs. del 503 del 1992; circ. 65 del 1995). La deroga in esame non si applica nel caso in cui la cessazione dal servizio avvenga con iscrizione alla gestione dei dipendenti pubblici (cfr. circ. Inpdap n. 16 del 1993 – paragrafo 1.1).
Le predette deroghe non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste (cfr. mess. 18072 del 7/11//2012)
Nei confronti dei soggetti in argomento operano le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi speranza di vita dell’età anagrafica nonché la disciplina delle decorrenze (c.d. finestra mobile).
Requisito contributivo
Con circolare n. 16 del 2013, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, è stato reso noto che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, per quanto concerne il requisito contributivo di 15 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia continuano ad operare per i soggetti che accedono al regime retributivo/misto, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011.
In tale contesto è stato precisato che nei confronti delle categorie di lavoratori come individuate dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992 trovano applicazione:
- i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011 (v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012)
- nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dalla legge n. 214 del 2011.
Ciò posto, le disposizioni di cui al presente punto operano anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo che liquidano la pensione con le modalità di calcolo misto, sempreché dette disposizioni operino anche nei singoli ordinamenti delle gestioni interessate al regime di cumulo introdotto dal comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012.