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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito
Modalità di finanziamento delle prestazioni
(circ.90/2015)
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
- contributo ordinario dello 0,20% (di cui lo 0,133% a carico del datore di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione (articolo 6, comma 2, del D.I. in oggetto); tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legge n. 150/2013, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2014, che ha prorogato il termine di legge di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legge n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012, cui consegue la proroga della disciplina contenuta nei decreti interministeriali adottati ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, il finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo, secondo le norme del decreto interministeriale di adeguamento, è dovuto a decorrere dal 1° luglio 2014;
- contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo a carico del datore di lavoro, determinato nella misura dell’1,50%; a norma dell’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486 del 2014, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;
- contributo straordinario, dovuto da parte del datore di lavoro per i lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni straordinari in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata;
- per le prestazioni della sezione emergenziale di cui all’articolo 12, commi 1, 3 e 4, è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata, deliberate dal Comitato.
Ai contributi di finanziamento ordinari, addizionali e straordinari, compresi quelli di cui alla sezione emergenziale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.