Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza

Modalità di finanziamento delle prestazioni

(circ.56/2015)

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza

Modalità di finanziamento delle prestazioni

(circ.56/2015)

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi.

Contributo ordinario

Contributo ordinario

Per il finanziamento delle prestazioni ordinarie (programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa) è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti.

Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.

Contributo addizionale

Contributo addizionale

In caso di finanziamento da parte del Fondo di trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in misura non inferiore all’ 1,50%. A norma dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. n. 78459 del 17 gennaio 2014, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

Contributo straordinario

Contributo straordinario

Per la prestazione straordinaria in caso di esodo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione.

Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Si applica anche l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 in materia di prescrizione.

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