Eureka Previdenza

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008

Pensioni liquidate nel FPLD  - Decorrenza con requisiti perfezionati dall'1/01/2011 al il 31/12/2011

(circ.60/2008)

L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici.

REQUISITI MATURATI DAL

DECORRENZA

1° GENNAIO 2011 trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Si ritiene opportuno precisare, che le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008

Pensioni liquidate nel FPLD  - Decorrenza con requisiti perfezionati dall'1/01/2011 al il 31/12/2011

(circ.60/2008)

L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici.

REQUISITI MATURATI DAL

DECORRENZA

1° GENNAIO 2011 trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Si ritiene opportuno precisare, che le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.

DESTINATARI

Destinatari

Destinatari della nuova disciplina introdotta dalla legge n.122/2010, sono dal 1° gennaio 2011:

  • I lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004.
  • I lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto a).
  • Le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).
  • I lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti (a titolo di esempio si richiamano le lavoratrici del “settore pubblico” che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e gli iscritti ai fondi speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti).

ECCEZIONI

Eccezioni

Secondo quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

  • lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;
  • lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett. b).

Secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):

Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) si fa presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
L’articolo 12, comma 6, dispone che “L’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Preliminarmente si precisa che, considerato che la cessazione dell’attività lavorativa rappresenta l’unico criterio in base al quale effettuare il monitoraggio, si deve ritenere che non sussista alcun vincolo circa la ripartizione, tra le categorie interessate, del plafond del 10.000 beneficiari della salvaguardia in esame.
“Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5”(articolo 12, comma 6).

Twitter Facebook