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Vecchiaia retributiva nel FPLD
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Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995
Decorrenza con requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2007
La pensione conseguente a domanda presentata dopo l'11 maggio 1981 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'età pensionabile; se a tale data non risultano conseguiti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei suddetti requisiti (Legge 155 del 23/04/1981 art. 6).
Per ottenere la pensione di vecchiaia è indispensabile cessare l'attività lavorativa dipendente. A tal proposito vedi circolare 65 del 6 marzo 1995, circolare 76 del 5 marzo 1994 e circolare 97/95.
Su richiesta dell'interessato, da produrre contestualmente alla domanda di pensione, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
In caso di spedizione della domanda per posta fa fede la data del timbro postale.
Casi particolari:
- Domanda da liquidare con l'apporto di periodi ricongiunti ai sensi dell'art. 1 L 29/79 e art. 1 L 45/90 (vedi circolare 217 del 26/10/88). LA PENSIONE DECORRE dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione (vedi circolare 179 del 26/07/1990);
- Domanda da liquidare con il concorso determinante di contributi da riscatto. In questo caso la decorrenza non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello dal quale i contributi da riscatto hanno efficacia.
- Nel caso degli assicurati riconosciuti invalidi in misura almeno pari all'80% la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti.