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Vecchiaia retributiva nel FPLD
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Messaggio 16693 del 22 luglio 2008
Oggetto:
Non applicabilità della disciplina sulle c.d. “finestre di accesso” per il pensionamento di vecchiaia, introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, alla pensione ordinaria di vecchiaia in favore degli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.
Con circolare n. 60 del 15 maggio 2008, facendo seguito a precedenti informative sulle principali novità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, sono state, tra l’altro, fornite istruzioni in materia di decorrenza delle pensioni di vecchiaia.
Al riguardo si forniscono chiarimenti in ordine alla non applicabilità delle “finestre di accesso” alle pensioni ordinarie di vecchiaia spettanti agli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.
Come è noto la legge 16 luglio 1997, n. 230, ha disposto la soppressione, dal 1° gennaio 1998, del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito con l’articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con la legge 4 marzo 1969, n. 88, stabilendo, tra l’altro, il subentro dell’INPS, dalla stessa data, nelle attività riguardanti l’erogazione dei trattamenti pensionistici in favore degli iscritti al soppresso Fondo.
L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 230, prevede che è “conservata” la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il Fondo al 31 dicembre 1997, ed è erogata dall’INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Per effetto del rinvio operato dalla norma alla sezione uomini dalla richiamata tabella A, anche le donne accedono alla quota di pensione in argomento al compimento dell’età prevista nel regime generale per la pensione di vecchiaia degli uomini, fissato al sessantacinquesimo anno a far tempo dal 1° gennaio 2000.
A norma dello stesso articolo 2, comma 1, la prestazione pensionistica spettante sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo è erogata in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.
Con circolare n. 99 del 7 maggio 1998 sono state fornite le prime indicazioni per l’erogazione di dette prestazione.
Ciò premesso si chiarisce che la pensione ordinaria di vecchiaia, spettante agli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, non è soggetta alla nuova disciplina delle decorrenze (c.d. finestre di accesso) della pensione di vecchiaia avendo la legge n. 230 del 1997 operato il solo richiamo della tabella A , sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai fini della erogazione di dette quote di pensione senza rinvio al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.
Restano pertanto confermate le indicazioni fornite con circolare n. 79 del 17 aprile 2003, punto1. 2, dove è precisato che ”La pensione ordinaria di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ove alla data di presentazione della domanda non risulti soddisfatto per il richiedente il predetto requisito di età, la pensione decorre dal mese successivo a quello di compimento dell’età richiesta dalla legge”.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco