Eureka Previdenza

La pensione di Vecchiaia

Compatibilità tra l’indennità di mobilità ordinaria ex art. 7 della legge n. 223/1991 e il pensionamento di vecchiaia

A seguito dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con l’articolo 1, comma 5, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le c.d. “finestre di accesso” per la pensione di vecchiaia, si forniscono le nuove disposizioni in materia di compatibilità tra l’indennità di mobilità ordinaria ex art. 7 della legge n. 223/1991 e il pensionamento di vecchiaia.
A tale ultimo riguardo si richiamano i criteri applicati in materia fino al 31.12.2007.
L’articolo 7, comma 3, della legge n. 223/1991, dispone che l'indennità di mobilità non può essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell'età pensionabile ovvero che se a questa data non è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fino alla relativa data di maturazione.
L’articolo 6, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge del 19.7.1993, n. 236, ha successivamente ribadito l’incompatibilità tra l’indennità di mobilità e i trattamenti pensionistici diretti.
Fino al 31.12.2007, peraltro, la pensione di vecchiaia aveva decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato compiva l'eta' pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultavano soddisfatti i requisiti di anzianita' assicurativa e contributiva, previa presentazione della specifica domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti venivano raggiunti (articolo 6 della legge n. 155 del 1981).
Con riferimento alla problematica in oggetto il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, specificatamente richiesto, ha confermato che l’indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante.

La pensione di Vecchiaia

Compatibilità tra l’indennità di mobilità ordinaria ex art. 7 della legge n. 223/1991 e il pensionamento di vecchiaia

A seguito dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con l’articolo 1, comma 5, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le c.d. “finestre di accesso” per la pensione di vecchiaia, si forniscono le nuove disposizioni in materia di compatibilità tra l’indennità di mobilità ordinaria ex art. 7 della legge n. 223/1991 e il pensionamento di vecchiaia.
A tale ultimo riguardo si richiamano i criteri applicati in materia fino al 31.12.2007.
L’articolo 7, comma 3, della legge n. 223/1991, dispone che l'indennità di mobilità non può essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell'età pensionabile ovvero che se a questa data non è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fino alla relativa data di maturazione.
L’articolo 6, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge del 19.7.1993, n. 236, ha successivamente ribadito l’incompatibilità tra l’indennità di mobilità e i trattamenti pensionistici diretti.
Fino al 31.12.2007, peraltro, la pensione di vecchiaia aveva decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato compiva l'eta' pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultavano soddisfatti i requisiti di anzianita' assicurativa e contributiva, previa presentazione della specifica domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti venivano raggiunti (articolo 6 della legge n. 155 del 1981).
Con riferimento alla problematica in oggetto il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, specificatamente richiesto, ha confermato che l’indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante.

Parere del Ministero del Lavoro

Il Ministero ha infatti condiviso l’interpretazione dell’Istituto in merito al fatto che i citati articolo 7, comma 3, della legge n. 223/1991 e 6, comma 7 del d.l. 148/1993, convertito con legge 236/1993 debbano intendersi riferiti alla decorrenza economica della prestazione pensionistica e non soltanto al perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia.
Lo stesso Ministero, peraltro, si è fatto carico della situazione di quei lavoratori, collocati in mobilità ordinaria prima dell’entrata in vigore della legge n.247/2007 e percettori della relativa indennità, che in base alla precedente normativa potevano accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’eta' pensionabile, ma per i quali, in applicazione della nuova normativa pensionistica, l’apertura della finestra cada oltre la fine della prestazione di mobilità ordinaria spettante.
Il Ministero, quindi, per evidenti ragioni sociali e di equità, ha autorizzato l’Istituto a corrispondere, esclusivamente ai lavoratori in questione e fino al raggiungimento del requisito pensionistico nella gestione dei lavoratori dipendenti, un sussidio straordinario mensile pari all’indennità di mobilità e agli assegni al nucleo familiare, senza alcun onere aggiuntivo, per i mesi intercorrenti tra la scadenza del trattamento di mobilità ordinaria e l’apertura della prima finestra utile per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Il predetto sussidio straordinario potrà essere corrisposto ai lavoratori che, entro la scadenza del sussidio medesimo, chiederanno il collocamento in pensione di vecchiaia.
Si precisa, per ultimo, che il predetto intervento, a carattere straordinario, potrà essere effettuato nei confronti di quei lavoratori che compiono l’età richiesta per la vecchiaia nel corso dell’anno 2008, nel limite di spesa di 1 milione di euro a valere sullo stanziamento di cui all’art.1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.266.
Con un successivo messaggio verrà trasmesso l’elenco dei lavoratori potenziali beneficiari, con le relative istruzioni per la liquidazione del sussidio e il monitoraggio della spesa.

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