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La pensione di Vecchiaia
Compatibilità tra l’indennità di mobilità ordinaria ex art. 7 della legge n. 223/1991 e il pensionamento di vecchiaia
A seguito dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con l’articolo 1, comma 5, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le c.d. “finestre di accesso” per la pensione di vecchiaia, si forniscono le nuove disposizioni in materia di compatibilità tra l’indennità di mobilità ordinaria ex art. 7 della legge n. 223/1991 e il pensionamento di vecchiaia.
A tale ultimo riguardo si richiamano i criteri applicati in materia fino al 31.12.2007.
L’articolo 7, comma 3, della legge n. 223/1991, dispone che l'indennità di mobilità non può essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell'età pensionabile ovvero che se a questa data non è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fino alla relativa data di maturazione.
L’articolo 6, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge del 19.7.1993, n. 236, ha successivamente ribadito l’incompatibilità tra l’indennità di mobilità e i trattamenti pensionistici diretti.
Fino al 31.12.2007, peraltro, la pensione di vecchiaia aveva decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato compiva l'eta' pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultavano soddisfatti i requisiti di anzianita' assicurativa e contributiva, previa presentazione della specifica domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti venivano raggiunti (articolo 6 della legge n. 155 del 1981).
Con riferimento alla problematica in oggetto il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, specificatamente richiesto, ha confermato che l’indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante.