Eureka Previdenza

Pensione di invalidità (dec. ante 08/1984)

Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia

(circ.91/2002) (circ.134/2004)

Con sentenze n. 6603 del 1998 e n. 4911 del 2001 la Corte di Cassazione ha stabilito che il titolare di pensione di invalidità può essere ammesso a fruire della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di anzianità. Le disposizioni debbono ritenersi estensibili agli assegni ed alle pensioni di invalidità liquidati in regime di convenzione internazionale (circ.7/2004).
I titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di vecchiaia, ove più favorevole (per il concetto di più favorevole vedi msg. 272/2002), dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione, di contribuzione, di età e di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Dalla predetta data il richiedente la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di vecchiaia a tutti gli effetti. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione sono valutati anche i contributi già computati nella prestazione di invalidità, che dovrà essere eliminata dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia. Detta pensione deve essere calcolata, trattandosi di nuova liquidazione, con i criteri in vigore alla predetta data, utilizzando ovviamente anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità.
Sono da accogliere, sussistendo i relativi requisiti:

  • le domande di pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione di invalidità a carico di tale assicurazione;
  • le domande di pensione di vecchiaia a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione di invalidità a carico di una di tali gestioni;
  • le domande di pensione di vecchiaia a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani o degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Si tratta, in tali situazioni, di pensione da liquidare con il cumulo della contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Con sentenza n. 8433 del 4.5.2004 le Sezioni Unite della Cassazione, esaminando la situazione concernente la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, affermano che “nel sistema previdenziale, il trattamento per l’invalidità e la pensione di vecchiaia risultano accomunati … e, collegati, sul piano sistematico, dal rilievo della natura del rischio protetto, che per entrambe riguarda la perdita della capacità di lavoro … ; ad esso corrispondono - in relazione ad un’unica posizione assicurativa - le esigenze sociali di protezione dallo stato di bisogno tipizzate nelle diverse fattispecie pensionistiche, che in attuazione del medesimo precetto dell’art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. In relazione a questo rapporto tra le due forme previdenziali si deve anche ritenere … l’idoneità dell’unica posizione assicurativa a realizzare nel corso del tempo i presupposti per l’attribuzione dell’una o dell’altra prestazione.”  Secondo la Corte “un collegamento con la tutela per la vecchiaia è stato stabilito dall’art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983 n. 638, con il quale si disponeva, stabilendo i limiti reddituali per l’erogazione della pensione di invalidità, che in caso di sospensione per il superamento di tale soglia il trattamento era comunque erogato al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Questo assetto normativo va ora raffrontato con quello risultante dalla legge n. 222/1984, con la quale … la pensione di invalidità è stata sostituita da due prestazioni differenziate (in funzione della distinzione tra invalidità parziale, invalidità totale o inabilità), restando peraltro concettualmente unitario il rischio tutelato.” La Cassazione individua “la fonte normativa del coordinamento tra trattamenti di invalidità e pensione di vecchiaia” nell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 che stabilisce la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione “le considerazioni svolte portano ad affermare che tale regola, posta dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l’entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell’unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione dalla stessa situazione generatrice di bisogno.” Per effetto dei principi affermati dalla Cassazione con la sentenza in parola i titolari di pensione di invalidità continuano ad essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia secondo le istruzioni fornite con circ.91/2002.

Le domande di pensione di anzianità presentate da titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità, nonché le domande di pensione di vecchiaia presentate da titolari di pensione di invalidità, devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.
Devono essere definite secondo i predetti criteri le controversie giudiziarie in corso, per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere. I ricorsi amministrativi presentati prima del compimento del termine di decadenza (circolare n.123 del 29 maggio 1997) possono essere esaminati e definiti sulla base dei criteri innanzi esposti. I ricorsi amministrativi presentati dopo il compimento del termine di decadenza saranno considerati nuova domanda di pensione, da definire secondo i criteri di cui alla presente circolare.
Nel caso di titolari di pensione di invalidità deceduti senza aver presentato la domanda di pensione di anzianità ovvero di vecchiaia, tale domanda non potrà essere utilmente inoltrata dagli eredi, considerato che il diritto a pensione rientra tra i diritti della personalità che, come tali, non sono trasmissibili.

Twitter Facebook