Eureka Previdenza

La pensione di inabilità

Inabilità per gli iscritti a due o più forme assicurative

Destinatari della norma

(circ.140/2013)

Destinatari della disposizione in esame sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013 (articoli 3 e 4 del DM 8 maggio 1997 n. 187). 
Il menzionato comma 240 dispone la liquidazione della pensione di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile.

Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione.
Le disposizioni di cui al citato comma 240 trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui l’interessato, già titolare di assegno ordinario di invalidità, chieda il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Le disposizioni del menzionato comma 240 pertanto non si applicano nei confronti dei soggetti che, pur titolari di assegno ordinario di invalidità, hanno avuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31 dicembre 2012.
In caso di revoca della pensione di inabilità (liquidata ai sensi del suddetto comma 240 tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate) la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata, accreditata nelle singole gestioni, sarà utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dalle singole gestioni medesime.
Si rammenta che, in caso di cessazione del diritto alla pensione di inabilità conseguente al recupero della capacità di lavoro, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale l'interessato ha usufruito della pensione stessa, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 222 del 1984.
In tale contesto la contribuzione figurativa accreditata in relazione al periodo di godimento della pensione di inabilità revocata dovrà essere accreditata nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Il riconoscimento della contribuzione figurativa è ammesso solo nel caso in cui la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilità: resta conseguentemente escluso nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuta ad altra causa (v. circolare n. 262 del 1984).

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