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Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 i con redditi da lavoro autonomo; misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
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Cumulo dei periodi assicurativi
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Decadenza dalla indennità di mobilità ordinaria e in deroga; prestazioni integrative della NASpI e della mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà in caso di raggiungimento dei requisiti per pensione quota 100
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Decorrenza del trattamento pensionistico
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Destinatari della norma
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Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro
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Istruzioni per la dichiarazione reddituale Quota 100
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NASpI e Quota 100
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Quota 100
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Risposte a quesiti
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Valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI