Eureka Previdenza

Quota 100

Decorrenza del trattamento pensionistico

(circ.11/2019) (circ.117/2019)

Il decreto in oggetto reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Quota 100

Decorrenza del trattamento pensionistico

(circ.11/2019) (circ.117/2019)

Il decreto in oggetto reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Chiarimenti della circolare 117/2019

Al paragrafo 1.3 della citata circolare n. 11/2019 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla decorrenza della “pensione quota 100”.

A riguardo si precisa che, con riferimento agli iscritti alle Gestioni private, laddove il richiedente abbia espresso nella domanda di pensione anticipata la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, si deve tener conto della volontà espressa dallo stesso richiedente.

In tali casi, il reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza della pensione indicata dall’interessato, riferito ad attività di lavoro svolta entro la medesima data, non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100 di cui al paragrafo 1 della presente circolare. Se, ad esempio, un iscritto alla Gestione separata presenta domanda di pensione quota 100 a giugno 2019, con prima decorrenza utile della pensione a luglio 2019, ed esplicita in domanda la volontà di differire la decorrenza della pensione a settembre 2019, il reddito da lavoro a qualsiasi titolo percepito fino ad agosto 2019 non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100. Rientrano in tale casistica, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui l’agente di commercio intenda differire la decorrenza della pensione ove sia tenuto per accordo collettivo a lavorare il preavviso.

Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi

Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018,  conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
  • che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente paragrafo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell’AGO dal 1° settembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 31 agosto 2019.

Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
  • che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 30 novembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal 1° dicembre 2019.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche.

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 14 comma 2

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinato, secondo le indicazioni del precedente paragrafo 1.3.1paragrafo 1.3.2 di cui sopra, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

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