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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
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ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
NASpI/ASpI/Mini ASpI e pensione
(circ.180/2014) (circ.88/2019)
L’art. 2, comma 40 lett. c) della legge n. 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro) prevede, tra le altre, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
La previsione normativa sopra richiamata, introdotta dalla legge di riforma nell’ambito della disciplina delle “nuove” indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, differisce sostanzialmente dalle disposizioni previgenti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, ha introdotto nuove regole in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti, nonché una nuova tipologia di pensione anticipata, denominata “pensione quota 100”, per coloro che perfezionano specifici requisiti anagrafici e contributivi nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021.
Con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 sono state fornite le istruzioni in merito all’applicazione delle predette disposizioni.
Con la circ.88/2019, i cui indirizzi sono stati condivisi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i profili relativi ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, con particolare riguardo agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni, e si forniscono chiarimenti sui rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità.
ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
NASpI/ASpI/Mini ASpI e pensione
(circ.180/2014) (circ.88/2019)
L’art. 2, comma 40 lett. c) della legge n. 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro) prevede, tra le altre, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
La previsione normativa sopra richiamata, introdotta dalla legge di riforma nell’ambito della disciplina delle “nuove” indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, differisce sostanzialmente dalle disposizioni previgenti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, ha introdotto nuove regole in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti, nonché una nuova tipologia di pensione anticipata, denominata “pensione quota 100”, per coloro che perfezionano specifici requisiti anagrafici e contributivi nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021.
Con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 sono state fornite le istruzioni in merito all’applicazione delle predette disposizioni.
Con la circ.88/2019, i cui indirizzi sono stati condivisi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i profili relativi ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, con particolare riguardo agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni, e si forniscono chiarimenti sui rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità.
Indennità di disoccupazione NASpI e pensione quota 100
Indennità di disoccupazione NASpI e pensione quota 100
L’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha attribuito, in via sperimentale, ai soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione quota 100.
Il citato decreto-legge prevede altresì il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il sistema introdotto dal decreto-legge n. 4/2019 rende necessario un suo raccordo, in particolare, con l’impianto normativo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
L’articolo 11 del richiamato decreto legislativo, infatti, prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Si è reso necessario, quindi, coniugare la citata disciplina, con particolare riguardo al riconoscimento e al mantenimento della NASpI, con l’innovato quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 4/2019.
In relazione a quanto precede, si forniscono le indicazioni che seguono.
Soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100.Accesso e decadenza dalla indennità di disoccupazione NASpI
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione quota 100), non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D.lgs n. 22/2015.
Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione.
Soggetti che richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100
In relazione alla richiamata disciplina delle decorrenze della prestazione pensionistica e al suo raccordo con la previsione di cui all’articolo 11 del dlgs 22/2015, si precisa che, per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.
L’applicazione di detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.
Altre prestazioni a sostegno del reddito e pensione quota 100
Altre prestazioni a sostegno del reddito e pensione quota 100
Decadenza dalla indennità di mobilità ordinaria e in deroga; prestazioni integrative della NASpI e della mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà in caso di raggiungimento dei requisiti per pensione quota 100
L’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prevede l’incompatibilità dell’indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Anche detta norma, va armonizzata con i criteri sopra illustrati.
Conseguentemente, coloro che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, non accedono al trattamento di pensione quota 100, possono continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga.
Di contro, i soggetti che, a seguito di richiesta di accesso, sono ammessi al trattamento di pensione quota 100, decadono dalle prestazioni in argomento a far tempo dal primo giorno del mese in cui decorre tale trattamento.
In analogia a quanto già precisato con riferimento alla NASpI, non potranno essere accolte le domande di indennità di mobilità in deroga per le quali la relativa fruizione dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione di pensione quota 100.
Le medesime indicazioni trovano applicazione anche con riferimento alle prestazioni integrative di durata dell’indennità di mobilità e della NASpI previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FTA), all’assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione, ove previste dai regolamenti dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015.
Indennità di disoccupazione NASpI e pensione anticipata
Indennità di disoccupazione NASpI e pensione anticipata
L’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, sostituendo il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha previsto che i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra).
In relazione a tale innovazione normativa, si precisa che è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato in favore dei lavoratori c.d. precoci
Indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato in favore dei lavoratori c.d. precoci
L'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha ridotto il requisito per l’accesso alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, che si trovino nelle particolari condizioni fissate dalla norma[2].
L’articolo 17 del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto che i lavoratori c.d. precoci, che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, decorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti[3].
Tenuto conto delle particolari modalità procedurali per l’accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori c.d. precoci, che prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall’accesso al beneficio, si precisa quanto segue in relazione all’ipotesi di decadenza dalla NASpI.
Qualora i soggetti in questione, nelle more del completamento e della definizione dell’iter di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.
Nel caso in cui tale decorrenza, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Resta fermo che l’avvenuta erogazione del trattamento pensionistico rende, in ogni caso, incompatibile la percezione della NASpI.
Indennità di disoccupazione NASpI e assegno ordinario di invalidità
Indennità di disoccupazione NASpI e assegno ordinario di invalidità
Come già illustrato, l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prevede l’incompatibilità dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, nella parte in cui la norma non prevede il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Con la circolare n. 138/2011 sono state fornite le istruzioni operative per l’attuazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale ed è stato inoltre precisato che, in caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
In tale contesto, si chiarisce in quali termini opera la disciplina della decadenza dalla NASpI ai sensi dell’articolo 11 del dlgs 22/2015.
La titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata.
Pertanto, in tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata.
Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale di cui al menzionato articolo 11.
Ulteriori precisazioni (msg.4477/2019)
Con il presente messaggio, anche alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
In particolare, è stato chiesto se sia possibile ripristinare il pagamento del citato assegno nell’ipotesi in cui l’indennità sia:
- sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi (cfr. la circolare n. 94 del 2015, paragrafo 2.10.a.1);
- erogata in forma anticipata (cfr. la circolare n. 174 del 2017, paragrafo 7).
Relativamente all’ipotesi di cui alla lettera a) si chiarisce quanto segue.
Con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui tale norma non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Con la circolare n. 138 del 2011 l’Istituto, nel fornire le istruzioni operative per l’attuazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale, ha precisato che “i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione”.
Alla luce di quanto sopra, l’assicurato titolare di AOI, che abbia optato per l’indennità di disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell’AOI e non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.
Si evidenzia che laddove l’assicurato abbia optato per l’indennità di disoccupazione troveranno applicazione tutte le disposizioni normative che disciplinano tale prestazione. In particolare, in materia di indennità NASpI l’articolo 9, comma 1, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, prevede, nell’ipotesi in cui il percettore della prestazione si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, che la prestazione viene sospesa d’ufficio per la durata del contratto a termine e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.
Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ne consegue che il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell‘indennità di disoccupazione residua.
In considerazione di quanto sopra, il fruitore dell’indennità NASpI che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, rinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.
Il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, opera sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso.
In tale contesto trova applicazione la disciplina dell’incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 197 del 2003, paragrafi 4.1 e 4.3).
Relativamente all’ipotesi di cui alla lettera b), di erogazione della NASpI in forma anticipata, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempreché permanga la titolarità dello stesso.
Ciò in quanto nei confronti del titolare di assegno d'invalidità, ancorché sospeso per effetto dell'opzione esercitata in favore dell’indennità, continua a trovare applicazione la disciplina in materia di conferma e di revisione della prestazione di invalidità con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca della suddetta prestazione, l’interessato riassume la posizione di assicurato.
Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2013 per ASpI e Mini ASpI
Dal 1° gennaio 2013, tra le ipotesi di decadenza dalle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, il soprarichiamato art. 2, comma 40 lett. c) della legge n. 92/2012 ha espressamente previsto il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Il quadro appena descritto ha reso necessaria una richiesta di chiarimenti indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali volta ad ottenere una valutazione complessiva e coordinata dei rapporti fra la disciplina delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la disciplina in materia pensionistica, in ordine al riconoscimento delle prestazioni in ambito ASpI ed al loro mantenimento in relazione ai trattamenti pensionistici.
In esito al riscontro fornito dal Ministero vigilante, con nota Prot. 29/0002862/P del 25/6/2014, si richiamano le tematiche di interesse e si forniscono le necessarie istruzioni operative.
Soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni
Soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni
Come enunciato in premessa, l’art. 2, comma 40 lett. c) della legge n. 92/2012 prevede, tra le altre, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Per effetto della richiamata disposizione il lavoratore – al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato - non può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, ovvero, decade dalle predette prestazioni in corso di fruizione.
L’applicazione di questo criterio non pone problemi per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti, di cui all’articolo 24, commi 6,7,10,11, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata con età pari o superiore a 62 anni.
Pertanto devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica (vedi punto 3 della circolare n. 35 del 14.3.2012).
I soggetti che percepiscono indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica.
Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni e che avrebbero la penalizzazione
Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni
I soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni, stante la previsione dell’art. 24, comma 10, del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., in ordine alla riduzione percentuale del trattamento pensionistico, possono fruire delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI fino al compimento di 62 anni di età in assenza di domanda di pensione anticipata.
Detti soggetti, pertanto, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62simo anno di età, prima decorrenza utile della pensione anticipata, senza riduzioni percentuali.
Diversamente, i soggetti in possesso del prescritto requisito contributivo che presentano domanda di pensione anticipata prima del mese precedente quello di compimento del 62simo anno di età - stante l’espressa volontà degli stessi di accedere alla pensione anticipata nonostante la riduzione percentuale della medesima pensione - decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione (data di decorrenza della pensione anticipata).
Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni e che non avrebbero la penalizzazione
Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni ed ai quali si applica l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i.
Com’è noto, l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i., stabilisce che la riduzione percentuale della pensione anticipata, prevista dall’art. 24, comma 10, del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i. per chi accede alla stessa con età inferiore a 62 anni, non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da:
- prestazione effettiva di lavoro includendo i
- periodi di astensione obbligatoria per maternità,
- per l'assolvimento degli obblighi di leva,
- per infortunio,
- per malattia e
- di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la
- donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e
- per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché
- per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le relative istruzioni sono state fornite con il messaggio n. 5280 dell’ 11 giugno 2014 (vedi penalizzazione).
Con riferimento ai soggetti con età inferiore a 62 anni, devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo che, per effetto dell’applicazione del sopra richiamato articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i., non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata.
Con riferimento a tali soggetti, qualora all’esito dell’istruttoria della domanda di pensione anticipata dovesse risultare applicabile la riduzione percentuale del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 24, comma 10, del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., la Sede avrà cura di informare gli interessati della facoltà di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, previa rinuncia alla domanda di pensione anticipata.
Com’è noto, i titolari di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI possono svolgere attività lavorativa con conseguente sospensione delle predette indennità.
Può verificarsi che a seguito dell’accredito della contribuzione relativa alla predetta attività lavorativa, i soggetti in questione con età inferiore a 62 anni, raggiungano il requisito contributivo che, per effetto dell’applicazione del sopra richiamato articolo 6, comma 2-quater, non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata.
In tali casi i predetti soggetti decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del predetto requisito contributivo.
Soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della legge di riforma Monti/Fornero (salvaguardati)
Soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 24 comma 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., nei confronti dei soggetti per i quali continuano ad applicarsi in materia di requisiti di accesso alla pensione le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto, trova applicazione la disciplina delle decorrenze della pensione di vecchiaia e di anzianità previgente alla predetta disposizione, e cioè le c.d. finestre di accesso.
In ordine alla decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di tali soggetti, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui alla nota citata in premessa, si rappresenta che la stessa va riferita alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità.
Pertanto, tali soggetti, raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso.
In coerenza con quanto sopra detto devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità (data di apertura della c.d. finestra di accesso).
I chiarimenti sopra forniti si applicano:
- ai soggetti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 (articolo 24 comma 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.);
- ai soggetti che, ancorché maturino i requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2011, appartengono ad una delle categorie dei lavoratori beneficiari delle c.d. salvaguardie pensionistiche;
- ai soggetti non vedenti di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste;
- ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% di cui all’art. 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste;
- ai soggetti che accedono alla pensione in totalizzazione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i. Per i lavoratori che accedono alla pensione in totalizzazione si vedano i chiarimenti della circolare 142/2015.;
- alle lavoratrici che in via sperimentale possono accedere entro il 2015 al trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, avendo optato ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i.. Per le lavoratrici che accedono in via sperimentale con l'"opzione donna" si vedano i chiarimenti della circolare 142/2015.
NASpI e pensioni in totalizzazione, "opzione donna", ricongiunzione e totalizzazione dei periodi esteri
NASpI e pensioni in totalizzazione, "opzione donna", ricongiunzione e totalizzazione dei periodi esteri (circ.142/2015) (circ.88/2019)
Indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”
L’articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019 dispone che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti, e di 59 anni, se autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.lgs 30 aprile 1997, n. 180, trascorsi:
- dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
In merito alla fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, si richiamano le indicazioni fornite nella circolare n. 142/2015, paragrafo 11.
Conseguentemente, è possibile fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
Con la circolare n. 180 del 2014 sono state date istruzioni in merito alla fruizione delle indennità di ASPI e Mini-ASPI in caso di raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione.
In particolare, al punto 1.4 della citata circolare è stato, tra l’altro, chiarito che ai soggetti nei confronti dei quali si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti all’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, la decadenza dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI deve essere riferita alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità. Pertanto, tali soggetti raggiunti i requisiti per il pensionamento, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso. In coerenza con quanto specificato, quindi, devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità (data di apertura della c.d. finestra di accesso).
Ciò posto sulla materia sono pervenute richieste di chiarimento nei casi di soggetti che risultano aver percepito l’indennità di disoccupazione ASPI o mini ASpI successivamente alla data della prima decorrenza utile della pensione di anzianità, ma prima della effettiva corresponsione della pensione. La criticità è data dalla necessaria restituzione di un importo percepito durante un periodo che rimarrebbe privo di copertura sia reddituale, essendo intervenuta la cessazione dell’attività lavorativa, condizione questa di erogabilità dell’indennità di disoccupazione, sia pensionistica, stante la decorrenza della pensione di anzianità successiva alla data di presentazione della relativa domanda.
A tale proposito, infatti, sussistono situazioni come ad esempio quelle relative al regime sperimentale donna di cui all’art 1, comma 9, della legge n 23 agosto 2004 n 243 o relative alla disciplina della totalizzazione di cui decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nelle quali è impraticabile, dal punto di vista logico ed operativo, la possibilità di respingere le eventuali domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di anzianità e, conseguentemente, applicare in modo restrittivo il principio della decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso.
In questi casi, infatti, l’esercizio delle predette facoltà, anch’esse previste dalla legge, può consentire di avvalersi di requisiti più favorevoli per l’assicurato, attribuendo una decorrenza della pensione già in corso di percezione di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI ma una corresponsione della stessa solo dalla data dell’esercizio della facoltà, successiva all’apertura della c.d. finestra di accesso.
Ciò posto, dopo aver acquisito anche il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si chiarisce che nei casi in cui l’esercizio di una facoltà di legge (es. opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri) comporti il perfezionamento del diritto a pensione ad un momento antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio delle predette facoltà, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e Naspi fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio delle predette facoltà.
Soggetti iscritti alla Gestione Pubblica, al Fondo Speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., al Fondo di Quiescenza Poste
Soggetti iscritti alla Gestione Pubblica, al Fondo Speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., al Fondo di Quiescenza Poste
Per i soggetti di cui ai precedenti punti, iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste, come è noto, la prima decorrenza utile della pensione può avvenire nel corso del mese e prescinde dalla data di presentazione della domanda, in quanto il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti pensionistici prescritti, previa risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, tali soggetti decadono dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI dal giorno successivo a quello di perfezionamento dei requisiti previsti nelle già specificate tipologie di pensione e quindi -,alla prima decorrenza utile della pensione.
Devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI nei casi in cui le indennità in esame abbiano la medesima decorrenza del trattamento pensionistico.
Disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012 all'indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti
Rispetto alle prestazioni da ultimo richiamate, l’art. 6, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, stabiliva infatti che “... i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione ... sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi...”.
Per effetto delle suddette disposizioni il soggetto decadeva dalla fruizione o non poteva accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria (DS) dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità.
Sinergie tra le Linee di prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito ed Assicurato Pensionato
Sinergie tra le Linee di prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito ed Assicurato Pensionato.
Ferme restando le funzioni di coordinamento dei Direttori Regionali, i Direttori Provinciali/di Area metropolitana/di Filiale di coordinamento ed i Responsabili di Agenzia avranno cura di assicurare, in fase di lavorazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, la collaborazione tra gli operatori della Linea di prodotto servizio Assicurato Pensionato e gli operatori della Linea di prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito, affinché questi ultimi possano acquisire le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione delle istruzioni contenute nei paragrafi precedenti (data di perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione, decorrenza dei trattamenti pensionistici, eventuale aggiornamento del conto assicurativo, sussistenza dei presupposti per l’applicazione della riduzione percentuale della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.).
Gli operatori della Linea prodotto servizio Assicurato Pensionato, al momento della liquidazione di un provvedimento di pensione, provvederanno, comunque, a verificare in procedura l’eventuale presenza di contestuali prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, o di domande presentate per conseguire una delle predette prestazioni, comunicando tempestivamente agli operatori della Linea prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito le informazioni di cui sopra.