Eureka Previdenza

La pensione anticipata

Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente

Altre categorie di lavoratori

(circ. 35/2012)

Secondo quanto previsto dall’art. 24, commi 14comma 15, del decreto in esame, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2 ter, 2-quater e 2 septies, del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti:

La pensione anticipata

Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente

Altre categorie di lavoratori

(circ. 35/2012)

Secondo quanto previsto dall’art. 24, commi 14comma 15, del decreto in esame, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2 ter, 2-quater e 2 septies, del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti:

Lavoratori in mobilità

a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223

Lavoratori in mobilità lunga

b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

Lavoratori titolari di assegno straordinario

c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

Autorizzati alla prosecuzione volontaria

d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

Lavoratori in esonero dal servizio

e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi

Lavoratori di cui all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012.

I commi 2 ter e 2 septies, dell’articolo 6 del decreto legge n.216 in oggetto hanno aggiunto altre categorie di lavoratori, oltre quelle previste dall’art. 24, commi 14, secondo le procedure stabilite e nei limiti delle risorse prestabilite di cui al comma 15 dell’articolo 24, che di seguito si illustrano.
Il comma 2 ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.201 del 2011 (6 dicembre 2011).

Lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili

Il comma 2 septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell’art. 24 la lettera e-bis, ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
Per tale ultima categoria, si richiama la circolare n. 60 del 2008, con la quale sono state illustrate le disposizioni dell’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, e in particolare, nella prima parte – Diritto a pensione – è stato precisato tra l’altro che il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

Twitter Facebook