Eureka Previdenza

La pensione anticipata

Disposizioni eccezionali

(art. 24 comma 15bis) (circ.196/2016) (msg.2054/2017) (circ.180/2017)

Come è noto l’art. 24 comma 15bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che “In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

  1. i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1) e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
  2. le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni”.

In applicazione della predetta norma, al punto 6 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012 ed la punto 9 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, sono state fornite le relative istruzioni operative.

Con la circ.196/2016, nel recepire le predette indicazioni ministeriali, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, si forniscono chiarimenti in ordine ai destinatari della citata norma, nonché, alle modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi.

La pensione anticipata

Disposizioni eccezionali

(art. 24 comma 15bis) (circ.196/2016) (msg.2054/2017) (circ.180/2017)

Come è noto l’art. 24 comma 15bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che “In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

  1. i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1) e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
  2. le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni”.

In applicazione della predetta norma, al punto 6 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012 ed la punto 9 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, sono state fornite le relative istruzioni operative.

Con la circ.196/2016, nel recepire le predette indicazioni ministeriali, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, si forniscono chiarimenti in ordine ai destinatari della citata norma, nonché, alle modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi.

Ulteriori chiarimenti del messaggio 2054/2017

Ulteriori chiarimenti del msg.2054/2017

A seguito di numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa richiamata in oggetto, con la presente si forniscono ulteriori delucidazioni in relazione all’ambito di applicazione della disposizione in esame.
Come è noto l’art. 24 comma 15bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che "In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni".
In materia sono state fornite istruzioni operative circa l’ambito di applicazione delle disposizioni in esame (cfr. Circolare n. 35/2012; messaggio n. 219/2013 e circolare n. 196/2016). Si specifica che al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Al fine di uniformare le modalità applicative e interpretative da parte delle sedi territoriali, si forniscono ulteriori chiarimenti in relazione alle due tipologie di destinatari della norma:

  • 1.Lavoratori e lavoratrici che alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011) svolgevano attività di lavoro dipendente del settore privato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima. Con riferimento a tali soggetti, fermo restando lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente del settore privato alla data del 28 dicembre 2011, il requisito contributivo minimo può essere perfezionato con la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Con il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013 è stato chiarito che il comma 15-bis si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nelle Gestioni specialidei Lavoratori Autonomi, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 stessero svolgendo attività lavorativa dipendente. Ne deriva che in tale fattispecie devono essere perfezionati i requisiti vigenti nelle predette Gestioni speciali.
  • 2. Iscritti/assicurati che alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011) svolgevano attività di lavoro autonomo, attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione.

In questi casi il requisito contributivo minimo previsto deve essere perfezionato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato e, pertanto, con contribuzione versata esclusivamente nel fondo pensioni lavoratori dipendenti in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. Per tali fattispecie, ai fini del perfezionamento del requisito minimo previsto dall’art. 24, comma 15 bis, è esclusa la contribuzione volontaria, l’accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Sostituito dalla seguente frase della circ.180/2017 "Con la presente circolare, nel recepire le predette indicazioni ministeriali, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, si chiarisce che ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal citato articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa"circ.180/2017

Rimane ferma per i lavoratori o le lavoratrici che maturano il diritto alla pensione secondo la disposizione eccezionale di cui all’articolo 24, comma 15bis, la possibilità di utilizzare al momento della liquidazione della pensione eventuale ed ulteriore, contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tal caso devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. Qualora invece, gli interessati non intendano utilizzare la contribuzione versata presso le gestioni speciali al momento della liquidazione della pensione, potranno chiedere un supplemento di pensione secondo le regole generali di cui all’articolo 7 della legge n. 155 del 1981.
Stante il tenore letterale della disposizione "eccezionale" della lettera b) dell’art. 15 bis, che prevede un’anzianità contributiva "di almeno 20 anni" e un requisito anagrafico minimo di 64 anni, non può trovare applicazione la deroga di cui all’art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 503/1992 che prevede, a determinate condizioni, il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia con un’anzianità contributiva di 15 anni anziché 20.
A titolo esemplificativo:

• Lavoratrice dipendente del settore privato al 28 dicembre 2011

Anzianità contributiva
9 anni e 6 mesi nel FPLD
Accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro
6 mesi
Anzianità contributiva
10 anni Gestione Speciale Autonoma
La lavoratrice al compimento del 64° anno di età può accedere al trattamento pensionistico ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 15 bis, ancorché liquida la gestione autonoma.
• Lavoratrice dipendente del settore pubblico al 28 dicembre 2011
Anzianità contributiva
19 anni e 6 mesi nel FPLD
Accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro
6 mesi
Anzianità contributiva
1 anno Cassa Stato
La lavoratrice al compimento del 64° anno di età non può accedere al trattamento pensionistico ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 15 bis, in quanto non soddisfa il requisito contributivo dei 20 anni in qualità di lavoratore dipendente del settore privato.

Ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame, quindi, è necessario che siano verificate, da parte delle Direzioni provinciali, le condizioni e i presupposti giuridici così come sopra descritti. In particolare:
• per poter accedere al trattamento pensionistico di cui all’art. 24, comma 15 bis della legge in esame, nel caso di cui al punto 2) (cfr 196/2016) i requisiti contributivi minimi devono riferirsi esclusivamente ad un’attività lavorativa svolta alle dipendenze di un datore di lavoro privato.
Sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore.
Al riguardo, si ricorda che, sulla base dell’orientamento consolidato adottato dall’Istituto (cfr., da ultimo, circ. n. 90/2016 - recante la disciplina attuativa per il Part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del Decreto Ministeriale 7 aprile 2016- che si richiama), rientrano in questa categoria i dipendenti di enti pubblici economici, posto che gli EPE, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore e su un piano paritetico con i medesimi.
Pertanto, sempre con riferimento all’ipotesi sub 2) circolare n 196/2016, una lavoratrice che abbia un’anzianità contributiva minima di 20 anni nel FPLD tutta riferita all’attività lavorativa prestata presso ad es. un ente pubblico non economico, non può usufruire della disposizione eccezionale a meno che non abbia altra contribuzione versata/accreditata nel medesimo Fondo connessa ad attività lavorativa subordinata alle dipendenze di un altro datore di lavoro "privato"; in quest’ultima fattispecie l’interessata potrà accedere al trattamento pensionistico ai sensi del c.d. 15 bis a condizione che sia soddisfatto il requisito minimo dei 20 anni di contribuzione riferita esclusivamente al datore di lavoro "privato".
Con riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo occorre effettuare una distinzione in relazione alla tipologia del relativo contratto di lavoro (operai a tempo indeterminato o determinato).
Nel caso in cui l’operaio al 28 dicembre 2011 aveva un contratto a tempo indeterminato (c.d. OTI), ai fini del requisito contributivo richiesto dalla norma in esame, concorre tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata e/o accreditata (cfr. circolare n. 196/2016, punto 2.1). (Ad es.: contribuzione derivante da trattamento speciale di disoccupazione agricola, disoccupazione ordinaria, trattamento di integrazione salariale agricolo, maternità, riscatto, volontaria, fermo restando le regole per il diritto a pensione)
Diversamente se alla data del 28 dicembre 2011 l’operaio agricolo aveva un contratto a tempo determinato (c.d. OTD), in riferimento al quale non si ha cognizione dell’esatta collocazione temporale delle giornate in cui ha svolto attività lavorativa di bracciante agricolo/a ma solo del numero delle stesse, si possono verificare le seguenti fattispecie:
a. Se il lavoratore nell’anno 2011 possedeva:
• 270 giornate lavorative (intero periodo lavorato) in qualità lavoratore dipendente agricolo;
• meno di 270 giornate lavorative e dimostri di aver prestato attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28.12.2011,
si applicano le disposizioni precedentemente descritte per il lavoratore a tempo indeterminato (tutta la contribuzione utile per determinare il requisito contributivo di cui al citato articolo 24 comma 15 bis).
b. Se il lavoratore nell’anno 2011 possedeva meno di 270 giornate lavorative e non dimostri di aver prestato attività lavorativa dipendente agricolo alla data del 28.12.2011, la contribuzione richiesta deve riferirsi esclusivamente alla contribuzione obbligatoria maturata in qualità di lavoratore dipendente agricolo (giornate effettivamente lavorate, contribuzione figurativa dentro il rapporto di lavoro, riscatto correlato ad attività lavorativa, ricongiunzione etc), con esclusione della contribuzione volontaria, figurativa per trattamento speciale agricolo nonché per disoccupazione ordinaria, accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro, riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Da ultimo si comunica che la procedura UNICARPE è stata implementata per la trattazione dell’informazione relativa alla tipologia di lavoratore non in attività subordinata alle dipendenze di azienda del settore privato.
A tale fine è stato previsto sul pannello istruttoria il nuovo campo "Circolare n. 196/2016", da spuntare a cura dell’operatore in alternativa al campo "In attività subordinata presso azienda del settore privato alla data del 28.12.2011".
La procedura effettuerà la verifica del raggiungimento del requisito anagrafico di 64 anni più l’incremento della speranza di vita mentre la verifica alla data del 31 dicembre 2012 del possesso del requisito contributivo di almeno 20 anni, richiesto per la pensione di vecchiaia, oppure di 35/36 anni, richiesto per la pensione di anzianità, per attività lavorativa prestata presso azienda del settore privato deve essere effettuata dall’operatore secondo i criteri sopra specificati.
L’aggiornamento della procedura è disponibile alle sedi a partire dalla data odierna.

Precisazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Precisazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota n. 13672 del 26 ottobre 2016 ha superato la precedente posizione di cui alle  note n. 4748 del 14 settembre 2012 e n.5869 del 16 novembre 2012, ridefinendo l’individuazione del lavoratore dipendente del settore privato ai fini dell’applicazione della norma in esame.

Il Ministero ha, infatti, precisato che “….si ritiene possibile aderire ad una interpretazione in bonam partem del comma 15 bis cit., secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.

Destinatari

Destinatari

  • Lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato
    Relativamente ai lavoratori che svolgevano attività di lavoro alle dipendenze di una datore di lavoro privato alla data del 28 dicembre 2011 si richiamano integralmente le istruzioni fornite al punto 6 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012 ed la punto 9 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013
  • Lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato
    Per effetto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali citata in premessa, l’art. 24 comma 15bis, della legge n. 214 del 2011, si applica anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, purché alla data del 31 dicembre 2012:
    1. i lavoratori abbiano maturato il requisito contributivo minimo per l’accesso alla pensione di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m. (c.d. quota) con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. Nel caso di specie l’anzianità contributiva richiesta ai sensi del periodo precedente varia in ragione dell’anzianità contributiva necessaria al raggiungimento della c.d. quota;
    2. le lavoratrici abbiano maturato il requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratrici dipendenti del settore privato.

Pertanto, coloro che si trovano nelle condizioni appena illustrate possono accedere alla pensione all’età di 64 anni, comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita, qualora abbiano raggiunto i requisiti richiesti dalle lettere a) e b) del più volte citato art. 24 comma 15bis della legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2012.

Posto che l’anzianità contributiva deve essere “maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato” sono esclusi dal computo della predetta anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Sostituito dalla seguente frase della circ.180/2017 "Con la presente circolare, nel recepire le predette indicazioni ministeriali, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, si chiarisce che ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal citato articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa"circ.180/2017

La norma in esame non trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui al presente punto che hanno maturato la prescritta anzianità contributiva a seguito di attività lavorativa non svolta nel settore privato, ancorché abbia dato luogo a versamenti contributivi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Rimane ferma per i lavoratori o le lavoratrici di cui al presente punto che maturano il diritto alla pensione secondo la disposizione eccezionale di cui all’articolo 24, comma 15bis, per effetto di quanto chiarito nel presente paragrafo 2.2 la possibilità di utilizzare al momento della liquidazione della pensione eventuale contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tal caso devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. Qualora invece, gli interessati non intendano utilizzare la contribuzione versata presso le gestioni speciali al momento della liquidazione della pensione, potranno chiedere  un supplemento di pensione secondo le regole generali di cui all’articolo 7 della legge n. 155 del 1981.

Modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi

Modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi

Le domande di pensione presentate ai sensi della disposizione in oggetto non ancora definite e quelle di nuova presentazione devono essere esaminate in base ai chiarimenti forniti con la presente circolare.

Su richiesta degli interessati, le domande di pensione definite in difformità ai criteri sopra esposti, con riferimento alle quali non si sia verificata la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 639 del 1970, dovranno essere riesaminate e dovrà farsi luogo alla corresponsione, nei limiti prescrizionali, dei ratei pregressi. Decorso il termine di decadenza previsto dal comma 2 dell’articolo 47, non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione. E’ ammissibile una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell’indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Costituzionale n. 246/1992). In tal caso  la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi.

I ricorsi amministrativi ancora pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei predetti criteri, con eventuale richiesta della cessazione della materia del contendere.

Disposizioni precedenti alla circ.196/2016

Disposizioni superate dalla circ.196/2016

Disposizioni precedenti alla circ.196/2016

Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Ai fini dell’identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.
Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare.

Disposizioni superate dalla circ.196/2016

Precisazioni del messaggio 219/2013

In merito alle disposizioni di cui al presente punto, con circolare n. 35 del 2012, è stato precisato che le disposizioni eccezionali si applicano ai lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima che alla data del 28 dicembre 2011 svolgano attività lavorativa dipendente nel settore privato “a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione”.

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

La disposizione si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente.

Ne deriva che in tale fattispecie devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. (v. punto 6 della circolare n. 35 del 2012 e circolare n. 60 del 2008).

Qualora il soggetto, alla data del 28 dicembre 2011, risulti lavoratore dipendente del settore privato e successivamente risulti lavoratore autonomo ovvero appartenente ad altra categoria, può accedere al trattamento pensionistico, in presenza dei requisiti di cui all’articolo 24, coma 15-bis, in quanto alla data del 28 dicembre 2011 poteva far valere lo status di “lavoratore dipendente del settore privato”.

Da ultimo, si precisa che relativamente ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011 la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota citata in premessa, ha precisato che “l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro”.

Pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e quindi non risulta occupato alla data del 28/12/2011 non rientra tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24.

Qualora vi siano situazioni di sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria), il lavoratore può accedere al trattamento pensionistico in base alle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24 più volte citato.

Tutto ciò premesso, si conferma quanto illustrato al punto 6 della più volte citata circolare n. 35 del 2012.

Si evidenzia, infine, che la disposizione di cui al comma 15-bis dell’articolo 24 non trova applicazione nei confronti degli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap.

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