Eureka Previdenza

Circolare 82 del 10 aprile 1985

Oggetto:

Legge 12 giugno 1984 n. 222. "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile". Istruzioni operative.


I ASSEGNO DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'.
1. Presentazione della domanda.
Per la richiesta dell'assegno di invalidita' e della pensione di
inabilita', sia ordinari che privilegiati, in attesa della ristampa del
modulo di domanda ristrutturato, dovra' continuare ad essere utilizzato il
modulo Io1 corredato dell'intercalare di modello Io1/bis nel testo aggior-
nato (allegato 1) che sostituisce quello allegato alla circolare n. 53608
AGO - n. 9880 O. - n. 4018 SA. - n. 941 EAD - n. 303 S.L./167 del 19 luglio
1984 (1).
Al riguardo si fa presente che dal testo del suddetto intercalare e'
stata stralciata la domanda di assegno mensile per l'assistenza personale e
continuativa ai pensionati di inabilita', per la presentazione della quale
e' stato predisposto apposito modulo contraddistinto dalla sigla ASS/1
(allegato 2).
E' stata, inoltre, semplificata la sezione B del Quadro 2, destinata a
contenere le notizie relative all'attivita' lavorativa svolta alle dipen-
denze di terzi, prevedendo che le stesse vengano fornite direttamente
dall'interessato e non piu' dal datore di lavoro. Il testo del modello e'
stato altresi' integrato con l'aggiunta del Quadro 3 per la richiesta di
una serie di informazioni atte ad agevolare l'istruttoria della Sede per
l'individuazione di eventuali cause ostative alla concessione della pen-
sione di inabilita', sia ordinaria che privilegiata, e all'assegno di
invalidita' privilegiato.
Oltre che dal suddetto intercalare e dalla consueta documentazione la
domanda dovra' essere corredata del mod. RED. 2, relativo al richiedente e
- in caso di richiesta di assegno di invalidita' - all'eventuale coniuge
non legalmente separato.
----------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2349.
Al riguardo si precisa che la mancata presentazione del Mod. RED. 2
unitamente alla domanda di prestazione non dovra' costituire motivo per la
sospensione dell'istruttoria, in quanto alla richiesta dello stesso potra'
provvedersi dopo il riconoscimento dello stato di invalidita' o di inabi-
lita'.
Alle domande di pensione di inabilita', gli interessati, qualora
intendano richiedere anche l'assegno di accompagnamento dovranno allegare
il citato modello ASS./1 che le Sedi riprodurranno per il momento a dupli-
catore, analogamente a quanto dovra' essere operato per il nuovo modello
IO1/bis.
I suddetti modelli andranno distribuiti, in congruo numero, anche ai
locali Enti di Patronato.
2. ISTRUTTORIA
L'individuazione nella "capacita' di lavoro" del nuovo rischio tute-
lato, con la esclusione di valutazioni di carattere socio-economiche nella
formulazione del giudizio medico legale, comporta la necessita' di acqui-
sire tutte le notizie e informazioni sulla vita lavorativa dell'interessa-
to, utili per l'indagine che il sanitario e' tenuto ad espletare sia sulle
condizioni psico-fisiche del richiedente, sia sulla possibilita' di conti-
nuare a svolgere attivita' confacenti alle proprie attitudini.
In relazione a cio' si fa presente che per le domande di assegno di
invalidita' e di pensione di inabilita' dovra' procedersi sistematicamente,
prima dell'invio delle pratiche al gabinetto diagnostico, alla consulta-
zione degli archivi contributivi automatizzati e all'inserimento nel
fascicolo di domanda delle risultanze di tale consultazione.
Nell'istruire le domande di pensione di inabilita' ordinaria e privi-
legiata, nonche' quelle di assegno di invalidita' privilegiato, occorrera'
esaminare, sulla base delle risposte fornite dall'interessato al Quadro 3
del modello Io1/bis se sia stata liquidata una rendita INAIL.
In caso positivo dovra' essere richiesta la prevista certificazione,
ove non prodotta.
Per le domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita'
privilegiati occorrera' altresi' accertare se l'interessato sia titolare
anche di un trattamento a carattere continutativo di natura previdenziale o
assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.
Sulla rilevanza o meno delle suddette prestazioni - ai sensi della
presente legge - si dovra' infatti pronunciare il medico, in sede di
accertamento dello stato invalidante o inabilitante del richiedente.
3. FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE.
In attesa che venga data attuazione al disposto dell'art. 13 della
legge in esame e siano, pertanto, giuridicamente definiti i nuovi livelli
differenziati di funzioni e di responsabilita' nell'ambito del ruolo
sanitario, il medico che ha effettuato la visita formulera' sul modello SS4
la proposta di giudizio conclusivo che, ove la domanda sia intesa ad
ottenere la pensione di inabilita' ed in subordine l'assegno di invalidi-
ta', dovra' riguardare, in caso di ritenuta insussistenza dello stato
inabilitante, anche l'esistenza o meno dello stato invalidante.
Il giudizio conclusivo sara' espresso, sempre in via provvisoria, con
le modalita' di cui al messaggio TP n. 06537 del 2 aprile 1985.
Il Dirigente del Reparto assumera' il provedimento di decisione sulla
prestazione.
Atteso, peraltro, che indipendentemente dall'attuazione del citato
art. 13, la decisione del Dirigente del Reparto dovra' essere assunta sulla
sola base del giudizio tecnico espresso dal sanitario, non essendo piu'
valutabili gli elementi di carattere socio-economico, la competenza deci-
sionale del Dirigente stesso non potra' piu' sostanziarsi nella possibili-
ta' di modificare direttamente tale giudizio, ma dovra' configurarsi come
una facolta' di richiedere, ove ne ravvisi l'opportunita', un riesame da
parte dell'Ufficio Sanitario della Sede o, in casi particolari, da parte
dell'Ufficio Sanitario della Sede Regionale.
In relazione a cio' si e' provveduto a modificare - come da allegato
n. 3 - le parti V e VI del modello SS4 TP, relative, rispettivamente, al
giudizio conclusivo del medico e alla decisione del Dirigente del Reparto.
In attesa della completa ristrutturazione della relazione medico
legale, le Sedi provvederanno a riprodurre il testo dell'allegato n. 3 a
duplicatore e ad utilizzarlo come intercalare dell'attuale modello SS4 TP.
4. DEFINIZIONE.
4.1. Assegno ordinario e privilegiato di invalidita'.
In caso di non riconoscimento dello stato invalidante la domanda
andra' respinta per mancata riduzione della capacita' di lavoro al di sotto
dei limiti di legge.
Le domande di assegno privilegiato di invalidita' dovranno essere
respinte anche in caso di accertata sussistenza di uno stato invalidante,
qualora nei confronti dell'interessato sia stato riconosciuto il diritto a
rendita INAIL, o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico per lo stesso evento per cui e'
stato richiesto l'assegno di invalidita'.
Per le domande accoglibili si procedera' al completamento
dell'istruttoria e alla liquidazione sulla base delle istruzioni impartite
con circolare n. 973 EAD, del 20 novembre 1984 (2).
Al riguardo, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni. La
valutazione dei redditi, per l'accertamento del diritto all'integrazione
dell'assegno di invalidita', andra' effettuata tenendo presente che il
riferimento alla pensione sociale rileva solo ai fini della determinazione
del limite di reddito e non anche ai fini della individuazione dei redditi
computabili che sono gli stessi previsti dall'art. 6 della legge n.
638/1983 (3), ai quali - ai sensi di quanto previsto dalla circolare n.
53616 AGO del 3 dicembre 1984 - debbono, peraltro, aggiungersi anche i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonche' l'importo
dell'assegno da integrare.
----------------
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3508.
(3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
Il criterio interpretativo di includere l'assegno tra i redditi
valutabili ai fini della determinazione della integrabilita' dell'assegno
stesso comporta che alla individuazione del reddito complessivo, da segna-
lare per la liquidazione, si potra' pervenire solo dopo aver determinato
l'importo a calcolo dell'assegno ed averne sommato l'ammontare annuo al
reddito dichiarato dall'interessato e dall'eventuale coniuge.
Attesa, peraltro, la non definitivita' di tale criterio, per il quale
si e' in attesa di risposta ad apposito quesito, le Sedi per il momento
dovranno procedere alla liquidazione dei soli assegni, il cui diritto o la
cui esclusione dall'integrazione non possa in alcun modo essere influenzato
- stante l'entita' dei redditi dichiarati - dalla valutazione dell'assegno.
In particolare, si fa presente che sono liquidabili, oltre gli assegni
non integrabili, in quanto relativi a soggetti che posseggono redditi
propri o cumulati con quelli del coniuge di ammontare superiore ai limiti
previsti, anche quelli sicuramente integrabili, in quanto relativi a sog-
getti che, se non coniugati, abbiano dichiarato reddito "zero" e, se
coniugati, redditi propri o cumulati per un importo non superiore a L.
3.000.000.
Successive istruzioni saranno impartite in proposito non appena verra'
fornita risposta al quesito proposto.
I trattamenti di fine rapporto comunque denominati e l'importo della
pensione da integrare continueranno invece ad essere esclusi dalla valuta-
zione in sede di accertamento del diritto all'integrazione al trattamento
minimo delle pensioni di inabilita', atteso il rinvio alla normativa
vigente contenuto all'art. 2 della presente legge in materia d'integrazione
al minimo di tali pensioni.
Qualora dall'esame dei dati reddituali esposti sul modello RED. 2
risulti che l'interessato - ancorche' riconosciuto invalido - abbia, per
l'anno di decorrenza dell'assegno, redditi da lavoro per un ammontare
superiore ai limiti previsti dall'art. 8 della citata legge 638/1983,
andra' disposta la revisione per l'anno successivo dovendosi considerare
gia' realizzata la condizione per la revisione stessa prevista dal 1 comma
dell'art. 9 della legge in esame.
A tal fine dovra' essere acquisita nel campo 11/02 del PANNELLO AV1
(campo 36 del mod. IVS 74/TP) la data di scadenza della revisione: mese di
gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione
reddituale.
4.2 Pensione ordinaria e privilegiata di inabilita'
In caso di non riconoscimento dello stato inabilitante la domanda
andra' respinta con la motivazione che le infermita' riscontrate non
comportano un'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa.
Le domande di pensione privilegiata di inabilita' dovranno essere
respinte - anche in caso di accertata sussistenza di uno stato inabilitante
- qualora nei confronti dell'interessato sia stato riconosciuto il diritto
a rendita I.N.A.I.L. o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico, per lo stesso evento per cui
e' stata richiesta la pensione di inabilita'.
Ove, in subordine alla pensione di inabilita', l'interessato abbia
richiesto l'assegno di invalidita' e non sia stato neanche riconosciuto lo
stato invalidante, dovra' farsi luogo ad una doppia reiezione: una per
insussistenza dello stato inabilitante ed una per insussistenza dello stato
invalidante.
Qualora invece sia stato dichiarato accoglibile l'assegno di invali-
dita', sulla reiezione della domanda di pensione di inabilita' andra'
inserita un'avvertenza del seguente tenore: "Si fa presente che e' in corso
di definizione la domanda di assegno di invalidita', nel quale andra'
inserita la documentazione occorrente per la liquidazione sia della pre-
stazione principale sia degli eventuali trattamenti di famiglia, nonche'
fotocopia della documentazione sanitaria strettamente indispensabile,
previa annotazione degli estremi della pratica nella quale e' contenuta la
certificazione originale. La domanda di pensione di inabilita' andra'
quindi archiviata tra le respinte, mentre la domanda di assegno di invali-
dita' verra' presa in carico nella procedura EAD 75, con un nuovo numero di
domanda.
Al completamento dell'istruttoria e alla liquidazione dell'assegno di
invalidita' si procedera' in base a quanto gia' illustrato al precedente
punto 4.1.
Per le domande di pensione di inabilita' accoglibili, anche ben inteso
sotto il profilo contributivo, occorrera' innanzitutto verificare che non
esista alcuna delle cause ostative al riconoscimento del diritto a pensione
previste al comma 2 dell'art. 2 della legge in esame.
In relazione a cio' si e' provveduto - come gia' innanzi specificato -
ad integrare il testo del modello Io1/bis in modo da consentire l'acquisi-
zione all'atto della domanda di una serie di informazioni sulla cui traccia
sara' possibile svolgere gli accertamenti necessari per la individuazione
di eventuali cause ostative direttamente rilevabili, ed e' stato predispo-
sto un apposito modulo contraddistinto dalla sigla Inab/int. (allegato 4)
con il quale potranno essere richieste quelle notizie e certificazioni che
non risulteranno ne' agli atti della Sede, ne' acquisite tra la documenta-
zione gia' presentata dall'interessato.
Cio' posto, le Sedi dovranno operare come di seguito illustrato in
relazione a ciascuna delle possibili cause ostative.
a) Iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
Come e' noto l'iscrizione negli elenchi avviene per ciascun anno nel
corso dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attivita' lavorati-
va, in base alle giornate effettivamente prestate, che sono, generalmente,
imputabili all'intero anno.
Cio' posto, nei confronti dei lavoratori agricoli, per i quali non
risulti dai dati di archivio la cessazione della attivita' lavorativa,
occorrera' necessariamente avvalersi di una dichiarazione di responsa-
bilita' dell'interessato stesso, con la quale attesti la data dalla quale
non ha piu' titolo all'iscrizione per avvenuta cessazione dall'attivita'.
Delle pensioni liquidate sulla base della dichiarazione di responsa-
bilita' dell'interessato si dovra' tenere apposita evidenza al fine di
poter operare un riscontro con i dati d'archivio allorche' si renderanno
disponibili.
Inoltre, gli estremi delle suddette pensioni dovranno essere segnalati
al settore addetto alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione
agricola cui, con apposita circolare in via di predisposizione, verranno
impartite istruzioni sugli adempimenti da espletare a seguito della segna-
lazione stessa.
b) Iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi
Per gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori auto-
nomi, ove l'avvenuta concellazione non risulti agli atti, andra' richiesta
all'interessato una certificazione rilasciata, a seconda dei casi, o dallo
S.C.A.U. o dalle Commissioni provinciali competenti, attestante la data di
cancellazione.
c) Iscrizione ad albi professionali
Qualora dalla dichiarazione resa al Quadro 3 del modello Io1/bis
risulti che l'interessato sia iscritto ad un albo professionale dovra'
essere richiesta allo stesso una certificazione dell'Ordine professionale,
al cui albo abbia dichiarato di essere iscritto, attestante la data di
cancellazione.
In tutti i casi in cui l'interessato non possa ottenere con solleci-
tudine la certificazione richiesta, potra' provvisoriamente presentare, per
evitare la reiezione della domanda di pensione, un'attestazione dell'avve-
nuta presentazione della domanda di cancellazione, proveniente dallo stesso
soggetto tenuto al rilascio della certificazione definitiva.
d) Trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione
Qualora risulti o dalla dichiarazione resa dall'interessato sul
modello Io1/bis o, comunque, dagli atti in possesso della Sede - attraverso
i necessari collegamenti con il settore DS - che il richiedente, all'atto
della presentazione della domanda di pensione, percepiva un trattamento di
disoccupazione, occorrera':
- disporre la sospensione dei pagamenti se ancora in corso;
- determinare le somme corrisposte per DS ed eventuali assegni fami-
liari e relative maggiorazioni a far tempo dalla decorrenza della pensione;
- disporre il recupero di tali somme in sede di liquidazione della
pensione.
Dell'avvenuto recupero delle somme corrisposte a titolo di disoccupa-
zione dovra' essere data notizia all'interessato.
In relazione a quanto sopra illustrato si ritiene di sottolineare
come, pur prevedendo la norma - ai fini della concessione della pensione -
una rinuncia dell'interessato alla prestazione di disoccupazione, la
sospensione d'ufficio dei pagamenti eventualmente in corso ed il recupero
tante, derivano direttamente dai principi generali, che disciplina l'ero-
gazione dei trattamenti di disoccupazione, contenuti nel Regio decreto 7
dicembre 1924, n. 2270. In base a tali principi i trattamenti di disoccu-
pazione non possono essere concessi a chi abbia perduto ogni capacita'
lavorativa.
Ne consegue che, in presenza di una siffatta causa ostativa, non puo'
essere richiesta la rinuncia ad una prestazione di cui sia stata accertata
l'illegittimita' e che non puo' quindi, che essere revocata e recuperata
d'ufficio.
e) Trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione
Nei confronti del richiedente la pensione occorrera' accertare - anche
attraverso i necessari collegamenti con i settori CIG e/o CISOA, e malattia
per i casi di pagamento diretto delle suddette prestazioni - se sia in
corso di erogazione un trattamento di integrazione salariale, o di inden-
nita' di malattia, ovvero se l'interessato versi in uno stato di aspetta-
tiva per malattia retribuita dal datore di lavoro. Ricorrendo una di tali
ipotesi dovra' essere acquisita:
- una dichiarazione di rinuncia dell'interessato al trattamento in
atto percepito, qualora tale trattamento sia erogato direttamente
dall'Istituto;
- una dichiarazione del datore di lavoro attestante la data dalla
quale l'interessato ha rinunciato alla erogazione del trattamento sostitu-
tivo o integrativo, ovvero alla retribuzione spettantegli per il periodo
previsto di aspettativa negli altri casi.
Per i trattamenti erogati direttamente dall'Istituto, pervenuta la
dichiarazione dell'interessato, sara' disposta la sospensione del pagamen-
to, delle integrazioni salariali e la liquidazione della pensione con
decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello da cui ha effetto la
rinuncia.
Nel caso di pagamento delle integrazioni salariali da parte del datore
di lavoro questi dovra' dichiarare di aver sospeso le integrazioni sala-
riali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della rinuncia e dallo stesso giorno sara' fissata la decor-
renza della pensione.
Le domande di pensione sospese in attesa della documentazione relativa
alla cessazione delle cause ostative alla liquidazione, dovranno essere
poste in evidenza procedendo, poi, alla reiezione delle stesse, qualora
entro il termine di 60 giorni gli interessati non abbiano fatto pervenire
nessuna documentazione, neanche di carattere interlocutorio.
Per i casi in cui all'atto della liquidazione risulti che nelle more
della decisione della domanda sia stato percepito un trattamento sostitu-
tivo o integrativo della retribuzione, la pensione verra' liquidata con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dal quale e'
cessata la corresponsione di tale trattamento.
Prima di procedere alla liquidazione della pensione ordinaria di
inabilita', nel caso che il richiedente sia titolare di rendita INAIL,
andra' rilevato dal modello SS4 TP se tale rendita debba essere o meno
valutata ai fini della determinazione della maggiorazione di cui al comma 3
dell'art. 2.
II PENSIONE AI SUPERSTITI
1. PENSIONE DI REVERSIBILITA'.
Per la definizione delle domande di pensione di reversibilita' pre-
sentate da superstiti di titolare di pensione di inabilita' - sia ordinaria
che privilegiata - trovano piena applicazione le disposizioni vigenti in
materia di pernsioni di reversibilita' nell'A.G.O. e nelle Gestioni Spe-
ciali dei lavoratori autonomi.
Si fa riserva di istruzioni per la definizione delle domande di
pensione presentate da superstiti di assicurato il quale, dopo aver
presentato domanda di pensione di inabilita', sia deceduto nel corso del
mese di perfezionamento del relativo diritto.
In attesa della definizione della questione, attualmente all'esame di
questa Direzione Generale, in favore dei richiedenti potra' comunque farsi
luogo alla liquidazione della pensione indiretta quali superstiti di
assicurato.
2. PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA PER INABILITA'.
Le disposizioni contenute al 2 comma dell'art. 6 introducono un
principio di particolare favore nei confronti dei superstiti di assicurato
deceduto per causa di servizio, prevedendo, solo nei loro confronti, la
liquidazione della pensione indiretta per inabilita'. In relazione a cio',
la sussistenza dei requisiti contributivi ordinari non puo' far venire
meno, contrariamente a quanto previsto per le domande di assegno privile-
giato di invalidita' e di pensione privilegiata di inabilita', l'esigenza
di accertare se il decesso sia riconducibile a finalita' di servizio.
Ricorrendo tale circostanza, infatti, alla determinazione della
pensione che sarebbe spettata al dante causa dovra' farsi luogo attenendosi
ai criteri stabiliti al punto 2 - 5 della circolare n. 53616 A.G.O. del 3
dicembre 1984 relativi al calcolo della pensione ordinaria di inabilita'.
Nei confronti dei richiedenti, oltre alla certificazione comprovante
il rapporto di causalita' tra finalita' di servizio e decesso, dovra'
essere richiesta una dichiarazione attestante se nei confronti degli stessi
sia stato riconosciuto, a seguito della morte del dante causa, il diritto a
rendita I.N.A.I.L. o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico, e, in caso positivo, dovra'
essere acquisita la relativa documentazione.
Qualora non venga riconosciuto il nesso di causalita' tra finalita' di
servizio e morte del dante causa, ovvero i superstiti risultino titolari di
rendita o trattamento preclusivi al riconoscimento del diritto alla pen-
sione privilegiata indiretta per inabilita', la domanda verra' respinta,
qualora non risultino perfezionati i normali requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione indiretta. Si dara' invece luogo alla liqui-
dazione di quest'ultima in presenza dei prescritti requisiti.
Si fa presente che la reiezione della domanda di pensione privilegiata
indiretta per inabilita' dovra' essere notificata anche nel caso in cui si
proceda alla liquidazione della pensione indiretta, stante la facolta' di
ricorso dell'interessato.
III ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI
INABILITA'.
I richiedenti la pensione di inabilita', sia ordinaria che privile-
giata, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge in
esame, potranno presentare la relativa domanda utilizzando l'apposito
modulo ASS/1.
Qualora la domanda di assegno non sia presentata contestualmente alla
domanda di pensione di inabilita' dovra' essere allegata a quest'ultima, se
in corso d'istruttoria, per consentire al sanitario di pronunciarsi su
entrambe le prestazioni richieste.
Le domande di assegno istruite contemporaneamente alla domanda di
pensione di inabilita' (sia presentate contestualmente, sia nel corso
dell'istruttoria della pensione) verranno, per il momento, prese in carico
nella procedura EAD 75 solo nell'ipotesi in cui venga concessa la pensione
di inabilita' e respinto l'assegno.
Il caricamento all'atto della reiezione dell'assegno, nella procedura
EAD 75 verra' effettuato come ricostituzione della pensione liquidata, per
mantenere il collegamento fra le due prestazioni, e l'individuazione
dell'assegno dovra' essere effettuata apponendo il codice ASP al campo 36.
Sempre come ricostituzione e con l'individuazione mediante codice ASP
al campo 36 andranno prese in carico le domande di assegno presentate da
soggetti gia' titolari di pensione di inabilita'.
Si rammenta che la domanda di assegno andra' respinta, oltre che per
insussistenza dei previsti requisiti sanitari, anche nel caso in cui
l'interessato sia titolare di assegno a titolo di assistenza personale e
continuativa erogato dall'I.N.A.I.L..
In caso di ricovero dell'interessato in un Istituto di cura o di
assistenza con onere a carico della Pubblica Amministrazione l'assegno
verra' accolto ma ne restera' sospeso il pagamento.
Della circostanza che l'assegno potra' essere corrisposto alla fine
del periodo di ricovero ovvero in caso di trasferimento presso una casa di
cura privata la cui retta di degenza non sia a carico della Pubblica
Amministrazione dovra' essere data comunicazione all'interessato.
La reiezione dell'assegno andra' notificata utilizzando il modello EAD
50/TP, stante anche la facolta' di ricorso in via amministrativa e giudi-
ziaria riconosciuta all'interessato.
Qualora l'interessato, avente titolo all'assegno, abbia dichiarato di
fruire di una prestazione a carattere continuativo (diversa da quella
erogata dall'I.N.A.I.L.) a titolo di assistenza personale, dovra' essere
acquisita una certificazione rilasciata dall'Ente erogatore attestante
decorrenza e importo mensile della prestazione stessa, e posto, quindi in
pagamento l'assegno ridotto in misura corrispondente all'importo dell'as-
segno fruito.
Si richiama, ad ogni buon fine, l'attenzione delle Sedi sulla circo-
stanza che in caso di presentazione della domanda di assegno in un momento
successivo alla presentazione della domanda di pensione di inabilita',
anche in caso di contestuale definizione di entrambe le prestazioni, la
decorrenza dell'assegno andra' fissata in relazione alla data di presenta-
zione della specifica domanda e non gia' in relazione alla data di presen-
tazione della specifica domanda di pensione di inabilita'.
IV CONTENZIOSO
Nel fare riserva di successive istruzioni in materia, si fa comunque
presente che i ricorsi presentati dalgi assicurati avverso i provvedimenti
di reiezione per motivi sanitari delle domande di assegno di invalidita' e
pensione di inabilita', sia ordinari che privilegiati, di assegno mensile
per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilita',
continueranno per il momento ad essere istruiti utilizzando gli attuali
formulari della serie Io48/SAN.
Sara' naturalmente cura delle Sedi apportare, all'atto della compila-
zione dei redetti moduli, i necessari adattamneti per quanto riguarda, ad
esempio i vari tipi di prestazione, ovvero i riferimenti alla capacita' di
guadagno.
* * *
Con apposita circolare in corso di predisposizione verranno fornite le
istruzioni operative per la gestione delle prestazioni erogate ai sensi
della nuova normativa.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
---------------
N.B.: La presente circolare - nelle more della composizione e della
stampa tipografiche - e' stata diramata in fotocopia per consentirne
l'immediata conoscenza ed applicazione.
--------------------------------
ALLEGATO 1
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
--------------------------------
ALLEGATO 2
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
--------------------------------
ALLEGATO 3
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
--------------------------------
ALLEGATO 4
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
--------------------------------

Twitter Facebook