Eureka Previdenza

L'assegno ordinario di invalidità

AOI e Versamenti Volontari

Nel far presente che le domande di conferma dell'assegno non si pongono in alcuna rilevanza rispetto all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, non assumendo carattere di contestuale richiesta della stessa, si confermano le disposizioni a suo tempo impartite in ordine alla valenza delle domande di assegno di invalidità quale richiesta in subordine della prosecuzione volontaria nell'ipotesi di reiezione della domanda stessa ed in ordine all'opportunità di inviare il modello O10/M (domanda di autorizzazione ai V.V.) - sussistendone i requisiti - in caso di accoglimento.
Atteso, peraltro, che in merito alle succitate disposizioni sono pervenuti da parte di più Sedi quesiti che inducono a ritenere che non sempre siano state puntualmente osservate le disposizioni stesse, si fa presente quanto segue.
Qualora sia stato omesso l'invio del modello O10/M in occasione della notifica del provvedimento di accoglimento dell'assegno, il modulo in questione potrà essere inviato all'atto della notifica del provvedimento che verrà adottato a seguito dell'esame della domanda di conferma e l'autorizzazione decorrerà dal 1 sabato successivo alla data di restituzione del modello O10/M medesimo.
Si richiama, peraltro, l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che l'autorizzazione stessa potrà decorrere fin dalla data di presentazione della prima domanda di assegno di invalidità nell'ipotesi in cui l'assegno si stato concesso quale prestazione in subordine rispetto ad una domanda di pensione di inabilità respinta in relazione alla quale non si sia provveduto ad autorizzare l'interessato alla prosecuzione volontaria, ovvero nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato accolto su ricorso a seguito di reiezione in relazione alla quale non si sia, parimenti, fatto luogo al rilascio dell'autorizzazione in parola.

La percezione dell'AOI è compatibile con i VV.

Twitter Facebook