Eureka Previdenza

Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito 

Verifica del reddito in caso di prestazioni legate al reddito già in pagamento

(circ.62/2009 - msg.21172/2010)

A seguito delle modifiche normative illustrate, il diritto alle prestazioni collegate al reddito da corrispondersi dal 1° giugno 2010 deve essere valutato in applicazione della richiamata lettera b) del comma 6, decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010

A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:

“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.

La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:

  • dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
  • dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente

Si forniscono le istruzioni relative agli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni ai quali le sedi territoriali dovranno attenersi in attesa dell’aggiornamento delle procedure. 

Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito 

Verifica del reddito in caso di prestazioni legate al reddito già in pagamento

(circ.62/2009 - msg.21172/2010)

A seguito delle modifiche normative illustrate, il diritto alle prestazioni collegate al reddito da corrispondersi dal 1° giugno 2010 deve essere valutato in applicazione della richiamata lettera b) del comma 6, decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010

A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:

“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.

La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:

  • dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
  • dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente

Si forniscono le istruzioni relative agli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni ai quali le sedi territoriali dovranno attenersi in attesa dell’aggiornamento delle procedure. 

Assegno sociale e prestazioni di invalidità civile

Assegno sociale e prestazione di invalidità civile
Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d’invalidità civile, nel corso dell’anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto. 
Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell’anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all’anno precedente.
Se l’importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall’1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva. 
Si rammenta che per la verifica del diritto al mantenimento dell’assegno sociale, l’importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire dall’anno di decorrenza di quest’ultima.
Per le prestazioni d’invalidità civile collegate al reddito, invece, l’importo della nuova pensione liquidata al titolare, rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati.

Maggiorazioni

Maggiorazioni
In attesa dell’aggiornamento delle procedure, le sedi devono verificare il diritto alla maggiorazione sociale in funzione dei redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i criteri indicati al punto 2 del messaggio 21172/2010.

Nel caso in cui tali redditi siano incompatibili con il diritto al beneficio, le sedi devono provvedere a ricostituire la pensione inserendo la data di cessazione dal diritto nella sezione decorrenza maggiorazioni, campo “Art.1 L.544/88” del pannello MRCAN31, non anteriore al 1° giugno 2010.

Verifica delle prestazioni già liquidate per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario dei pensionati

Verifica delle prestazioni per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate
Le sedi territoriali devono verificare se, per effetto delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate, risultino superati i limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale, alle prestazioni di invalidità civile e alla maggiorazione sociale.
La lista delle posizioni da esaminare verrà messa a disposizione nella INTRANET - Processo assicurato-pensionato - Pensioni da verificare - Liste per le sedi - ART 35.
All’esito di detta verifica, le sedi, in conformità con i criteri sopra enunciati, procederanno ad eliminare le prestazioni non più interamente dovute.

L’eliminazione in questione avrà efficacia dalla data di decorrenza delle nuova prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale e comunque non anteriore a giugno 2010.

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