Eureka Previdenza

Le prestazioni ai ciechi civili

Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti

Requisiti:

  • Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di età
  • è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro. Rimane salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
  • La Legge 22/12/79 n. 682 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l’indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3 91. La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall’articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l’applicazione dell’indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell’anno precedente. La legge 31 dicembre 1991 n. 429 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.
  • spetta, in misura ridotta, anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento
  • è cumulabile con l'indennità di accompagnamento quale invalido civile totale o sordomuto (a condizione che dette provvidenze siano state riconosciute per minorazioni diverse)
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
    • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
    • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

L’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato (Legge 28/3/68 n. 406Legge 27/5/70 n. 382Legge 22/12/79 n. 682Legge 21/11/88 n. 508 - Legge 11/10/90 n. 289).

L' art.40, comma 4, l. 289/2002 (legge finanziaria 2003) dispone che "l’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 sia ridotta di 93,00 Euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento (utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale)".

Al contrario degli invalidi civili, per i ciechi civili è irrilevante che l’interessato sia ricoverato gratuitamente.

Le prestazioni ai ciechi civili

Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti

Requisiti:

  • Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di età
  • è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro. Rimane salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
  • La Legge 22/12/79 n. 682 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l’indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3 91. La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall’articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l’applicazione dell’indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell’anno precedente. La legge 31 dicembre 1991 n. 429 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.
  • spetta, in misura ridotta, anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento
  • è cumulabile con l'indennità di accompagnamento quale invalido civile totale o sordomuto (a condizione che dette provvidenze siano state riconosciute per minorazioni diverse)
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
    • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
    • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

L’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato (Legge 28/3/68 n. 406Legge 27/5/70 n. 382Legge 22/12/79 n. 682Legge 21/11/88 n. 508 - Legge 11/10/90 n. 289).

L' art.40, comma 4, l. 289/2002 (legge finanziaria 2003) dispone che "l’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 sia ridotta di 93,00 Euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento (utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale)".

Al contrario degli invalidi civili, per i ciechi civili è irrilevante che l’interessato sia ricoverato gratuitamente.

Incompatibilità

Incompatibilità

Non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali (soggetti pluriminorati).

Minori

Minori

Minori ciechi civili assoluti hanno diritto solo all’indennità di accompagnamento.

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