Eureka Previdenza

L'invalidità civile

La pensione di inabilità

Requisiti:

  • spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012);
  • non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).
Al compimento del 65° anno di età (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012 e msg.16587/2012) l’assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell’INPS.

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento del 18° anno, spetta la pensione di inabilità (msg.7382/2014)

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.

L'invalidità civile

La pensione di inabilità

Requisiti:

  • spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012);
  • non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).
Al compimento del 65° anno di età (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012 e msg.16587/2012) l’assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell’INPS.

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento del 18° anno, spetta la pensione di inabilità (msg.7382/2014)

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.

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