Le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con risposta del 27/5/2003 prot. N. 782/VII PP/NOM, ha evidenziato, in premessa, la circostanza che il superamento del limite reddituale, intervenuto nell’anno di compimento del 65° anno di età – vale a dire contestualmente alla sostituzione della pensione di invalidità civile con l’assegno sociale ed al subentro dell’INPS nella gestione del trattamento – avrebbe comportato per gli interessati, pur permanendo lo stato di invalidità, lo stralcio della posizione attiva, per il venir meno delle condizioni reddituali per accedere alla prestazione economica.
L’originario diritto all’assistenza economica collegata al particolare “status “ permane comunque, sebbene siano mutati la prestazione ed il soggetto erogatore.
Pertanto, come avvalorato anche dalla giurisprudenza, lo “status “ di invalido civile è l’esclusivo fondamento della prestazione sostitutiva ex art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.118, agli invalidi civili ultrasessantacinquenni.
Il mutamento del “ nomen iuris “ della prestazione, al raggiungimento del 65° anno di età, ha rilevanza meramente economica, in quanto è diretto a parametrare l’importo della pensione degli invalidi civili a quello della pensione o dell’assegno sociale della generalità dei soggetti che invalidi non sono, fermi restando i requisiti reddituali e le modalità di computo dei redditi previsti prima del compimento dei 65 anni di età.
Secondo il parere ministeriale, l’INPS, nell’esercizio delle funzioni di erogazione dei trattamenti di invalidità civile, attribuite dall’art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, ove la prestazione sia revocata ( rectius sospesa ), se si rideterminano le condizioni reddituali che lo consentono, deve ripristinarla.
Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro, subentrato, in attuazione dell’art. 42, comma 9, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al Ministero dell’Interno nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, con lettera del 26 novembre 2003 prot.n. 391105, ha ritenuto che “ il diritto alle provvidenze di invalidità civile si costituisce con il riconoscimento sanitario dello status di invalido civile, mentre la mancanza del requisito reddituale si pone come elemento ostativo, non del riconoscimento del diritto al beneficio, ma della erogazione dello stesso “