Eureka Previdenza

Messaggio 16587 del 12 ottobre 2012

Oggetto:
Oggetto: prestazioni assistenziali – innalzamento dei requisiti anagrafici.

Si fa seguito a quanto anticipato con circolare n.35 del 14 marzo 2012 sulle innovazioni in materia di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per illustrare gli effetti delle citate disposizioni sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali.

A decorrere dall’1.1.2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, viene adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, pertanto, tali prestazioni potranno essere concesse al compimento di 65 anni e 3 mesi.

Si precisa inoltre che per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico per l’assegno sociale, con decorrenza dall’1.1.2013, la pensione d’inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi, sono concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno e tre mesi.

I cittadini che hanno presentato domanda di assegno sociale e compiono il sessantacinquesimo anno entro il 31 dicembre 2012, sussistendo gli altri requisiti socio economici necessari, conseguiranno il diritto alla prestazione secondo la normativa previgente.

Gli invalidi civili titolari di inabilità, assegno mensile e pensione non reversibile ai sordi, che compiono il sessantacinquesimo anno entro il 31 dicembre 2012, conseguiranno il diritto all’assegno sociale sostitutivo, secondo la normativa previgente.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l’incremento della speranza di vita.

Da ciò consegue che, con decorrenza dall’anno 2018, il requisito anagrafico per l’acquisizione del diritto alla pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai sordi è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento del sessantaseiesimo anno a cui va aggiunto il periodo di incremento della speranza di vita.

Riepilogo:

requisito anagrafico per l’assegno sociale – assegno sociale sostitutivo d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi:
 
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015     65 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017     65 anni e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018                                   66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Requisiti anagrafici per l’inabilità civile, l’assegno mensile agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi
 
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015     Dal 18° anno fino al compimento del 65° anno e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017     Dal 18° anno fino al compimento del 65° anno e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018                                   Dal 18° anno fino al compimento del 66° anno e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL Direttore generale
Nori

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