Eureka Previdenza

Maggiorazione sociale legge 544/1988

Requisiti reddituali

Rilevanza 5

Pensionato non coniugato ovvero effettivamente e legalmente separato

Nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), la maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato.

Pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato

Nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale (che ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale).

Maggiorazione sociale legge 544/1988

Requisiti reddituali

Rilevanza 5

Pensionato non coniugato ovvero effettivamente e legalmente separato

Nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), la maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato.

Pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato

Nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale (che ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale).

Redditi da escludere

Redditi da escludere

Non devono essere considerati i seguenti redditi:

Redditi da considerare

Redditi da considerare   Rilevanza 5

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, della legge n.544, per l’accertamento del diritto e della misura della maggiorazione sociale devono essere presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Deve essere valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.

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