Eureka Previdenza

Riduzione delle pensioni superiori a 100.000,00 € annui

Determinazione della riduzione dei trattamenti pensionistici

(circ.62/2019) (circ.116/2019)

Il comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico:

  • del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
  • delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e
  • della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

Riduzione delle pensioni superiori a 100.000,00 € annui

Determinazione della riduzione dei trattamenti pensionistici

(circ.62/2019) (circ.116/2019)

Il comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico:

  • del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
  • delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e
  • della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

Fasce e percentuali di riduzione

Fasce e percentuali di riduzione

Anno DaA% riduzione
Anno 2020 0 100.160,00 zero
100.160,01 130.208,00 15 %
130.208,01 200.320,00 25 %
200.320,01 350.560,00 30 %
350.560,01 500.800,00 35 %
500.800,01   40 %
Anno 2019  0 100.000,00 zero
 100.000,01 130.000,00 15 %
 130.000,01 200.000,00 25 %
 200.000,01 350.000,00 30 %
 350.000,01 500.000,00 35 %
 500.000,01   40 %

 

Individuazione dell'importo pensionistico

Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell’articolo 1 omma 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Pensioni di cui non si tiene conto per la determinazione dell'inporto pensionistico complessivo

Stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:

  • pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per:
    • infermità non dipendente da causa di servizio di cui agli articoli 42, 52 e 219 del D.P.R. n. 1092/1973;
    • inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 379/1955;
    • nabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995;
  • trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
  • assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
  • pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
  • pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206. Si precisa che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017).

Trattamenti pensionistici liquidati col cumulo legge 228/2012, con la totalizzazione e col cumulo 184/1997

Ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 (cumulo) e dei decreti legislativi n. 42/2006 (totalizzazione) e n. 184/1997 (cumulo), stante la previsione del omma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Chiarimenti della circolare 116/2019

Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione del comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018, in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua.

In particolare, al penultimo capoverso del paragrafo 1 della citata circolare, è stato chiarito che “ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103” (c.d. Casse professionali).

Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito il suo avviso sull’interpretazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.

Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.

Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.

Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997:

  • non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
  • rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.

Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come chiarito al paragrafo 2 della menzionata circolare n. 62/2019, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo.

Rivalutazione degli importi oggetto di riduzione

Gli importi di cui all’articolo 1 omma 261, della legge in esame sono soggetti alla rivalutazione sulla base del meccanismo stabilito dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pertanto, i predetti importi dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell’indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva.

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