Eureka Previdenza

Prescrizione dei ratei di pensione

Recupero degli indebiti pensionistici

(msg.220/2013)

Si rileva, infine, che la su descritta disciplina della prescrizione non trova applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’Istituto alla relativa ripetizione si prescrive nell’usuale termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.

E’ possibile che a seguito di una ricostituzione effettuata per un’unica causale su medesimo trattamento pensionistico risultano sia ratei o quote di ratei indebitamente corrisposte, sia ratei o maggiori somme spettanti al pensionato.

In tal caso il diritto dell’Istituto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di corresponsione dell’indebito, mentre il diritto ai ratei o alle maggiori somme spettanti al pensionato si prescrive nel nuovo termine come sopra individuato (cinque o dieci anni dalla maturazione del relativo diritto).

Ne consegue che eventuali compensazioni tra crediti reciproci possono essere effettuate solo dopo che l’ammontare complessivo degli stessi sia stato determinato secondo le modalità sopra illustrate.

Ulteriori indicazioni per gli operatori delle Sedi sono fornite in allegato.

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