Eureka Previdenza

Lavoratori con contribuzione Inps e Enpals

Domanda di pensione e determinazione della competenza

(msg.3324/2014)

La domanda di pensione in regime di convenzione e, quindi, in presenza di contribuzione presso la gestione ex Enpals e presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dà diritto alla liquidazione di una sola prestazione previa “totalizzazione” dei contributi versati ed accreditati nelle diverse gestioni.

La domanda di pensione deve essere esaminata, in via preliminare, dalla Gestione ex-Enpals, Polo Specialistico Previdenza PALS, in capo al quale restano ferme le competenze in precedenza attribuite alla Direzione Prestazioni Previdenziali della gestione ex Enpals. A tale scopo le domande presentate all’Istituto da assicurati titolari anche di posizione contributiva presso la Gestione ex Enpals, saranno inviate al Polo Specialistico Previdenza PALS.

Quest’ultimo, stabilita la competenza, tratterà le pratiche pensionistiche per le quali è competente; in caso contrario le trasmetterà alla sede territorialmente competente  corredate dal relativo estratto contributivo (in tal senso, per gli aspetti procedurali vedi anche Messaggio N. 37294 del 10/11/2005 avente ad oggetto: Concessione del "bonus" ex art. 1, comma  12  e seguenti della legge n. 243 del 2004 e liquidazione delle prestazioni ad assicurati con contribuzione versata all'Inps e all'Enpals.)

La competenza alla liquidazione della prestazione è attribuita alla Gestione presso la quale l'assicurato può far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuna gestione.

La competenza sarà quindi attribuita alla gestione Ex- Enpals quando la contribuzione ivi versata ed accreditata sia uguale o prevalente rispetto a quella versata ed accreditata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La competenza alla liquidazione della prestazione è, comunque, attribuita alla gestione ex Enpals qualora l’assicurato possa far valere, con la sola contribuzione ex Enpals, i requisiti per il diritto alla prestazione richiesta per i lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo ed al Fondo sportivi professionisti.
La competenza è, altresì, attribuita esclusivamente alla Gestione ex-Enpals nei seguenti casi:

  • pensione di vecchiaia anticipata per ballerini, tersicorei;
  • pensione di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti;
  • pensione d’invalidità specifica per le categorie artistiche indicate dall’art. 5 del D.lgs.  30 aprile 1997, n. 182.

Qualora la competenza sia attribuita alla Gestione ex-Enpals, ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità contributiva occorrenti per il diritto alla prestazione richiesta e della relativa misura, i contributi settimanali F.P.L.D. sono ragguagliati a contributi giornalieri moltiplicandoli per sei (6).

Qualora la competenza sia attribuita al Fondo Lavoratori Dipendenti ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità contributiva occorrenti per il diritto alla prestazione richiesta e della relativa misura, i contributi giornalieri ex-Enpals sono ragguagliati a contributi settimanali dividendoli per sei (6).

Non è prevista la cumulabilità dei contributi Enpals con i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto, salvo quanto in seguito specificato.

L’assicurato che ha contribuzione versata nella gestione ex Enpals ed è titolare di pensione a carico di una gestione speciale dell’Istituto, può richiedere alla gestione ex Enpals la liquidazione di una pensione supplementare.

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