Pagamenti indebiti di pensione effettuati ante 2001
Come anticipato in premessa, il legislatore è più volte intervenuto nella materia in questione con disposizioni di carattere eccezionale, le quali, in deroga alle disposizioni richiamate al paragrafo 2, hanno statuito l’assoluta irripetibilità delle somme indebitamente erogate, ferme restando le fattispecie dolose previste dalla disciplina ordinaria.
L’articolo 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 38, commi da 7 a 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, hanno dettato, con effetto retroattivo e in via transitoria, una disciplina sostitutiva, che si applica alle eventuali fattispecie residuali di pagamenti indebiti erogati fino al 31 dicembre 2000, avuto riguardo al momento di esecuzione del pagamento non dovuto[1].
In particolare, a norma del citato articolo 1, comma 260 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede al recupero delle prestazioni indebite per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 qualora l’interessato, in assenza di dolo, sia stato percettore di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. Qualora lo stesso risulti aver conseguito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superiore a 8.263,31 euro, non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell’importo riscosso e il recupero stesso si effettua solo sui tre quarti della somma riscossa (articolo 1, comma 261 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Analogamente, secondo il citato ’articolo 38, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si procede al recupero delle prestazioni indebite di cui trattasi qualora l’interessato, in assenza di dolo, sia stato percettore di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. Qualora lo stesso risulti aver conseguito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263.31 euro, non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
In proposito si rammenta che, secondo le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero del lavoro in ordine all’applicazione della sanatoria introdotta dalla legge n. 662/96, ai fini della determinazione di tale reddito imponibile non si deve tenere conto del reddito della casa di abitazione. Parimenti, non vanno valutati ai predetti fini i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, nonché le competenze arretrate soggette a tassazione separata, in quanto non facenti parte della base imponibile di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Al riguardo, si ricorda che la Suprema Corte, con la decisione n. 4809 del 7 marzo 2005 resa a Sezioni Unite, ha affermato che la sanatoria prevista dall’articolo 38 della legge n. 448/2001 non si applica agli indebiti pensionistici verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996 e non totalmente recuperati, qualora non risultino recuperabili alla luce della disciplina di cui alla legge n. 662/96. Ne consegue che, per effetto della citata sentenza, le prestazioni erogate prima del 1° gennaio 1996, se non recuperate in tutto o in parte, sono ripetibili integralmente ovvero per la parte residua secondo i criteri posti dalla legge n. 448/2001 solo qualora risultino ripetibili anche secondo i criteri previsti dalla precedente legge n. 662/1996.
In merito agli indebiti ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2001, e già oggetto di parziale sanatoria ai sensi dell’articolo 1, commi da 260 a 265, della legge n. 662/1996, non deve essere operata una ulteriore riduzione di un quarto dell’importo da riscuotere ai sensi dell’articolo 38 della legge n. 448/2001, ma deve soltanto essere verificato l’ammontare del reddito ai fini della continuazione dell’azione di recupero.
Da ultimo, si rammenta che non rientrano nella sanatoria disciplinata dalla normativa in esame le tipologie di indebiti di cui al seguente elenco:
- gli indebiti da prestazioni di invalidità civile;
- gli indebiti relativi a trattenute per attività lavorativa non operate;
- gli indebiti per ritenute IRPEF non versate;
- gli indebiti dichiarati ripetibili con sentenze passate in giudicato;
- gli indebiti derivanti da pagamenti di pensione che sono stati effettuati in attuazione di sentenza provvisoriamente esecutiva (divenuti senza titolo a seguito di successiva sentenza favorevole all’Istituto).
Per completezza di esposizione si precisa che quanto disposto dai richiamati articolo 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ’articolo 38, commi da 7 a 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica agli indebiti costituitisi su prestazioni INVCIV.
Per le prestazioni di invalidità civile trova invece applicazione la sanatoria di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legge 30/09/2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003, che prevede la non ripetibilità delle somme relative a prestazioni di invalidità civile indebitamente percepite dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Detta disposizione rileva solo per eventuali fattispecie residuali, atteso che la stessa, per espressa previsione normativa, si applica esclusivamente agli indebiti sorti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge.