Eureka Previdenza

Decadenza dall'azione giudiziaria

Ricorso amministrativo avverso il provvedimento di riconoscimento parziale

(circ.95/2014)

Avverso il provvedimento di prima liquidazione che riconosce parzialmente la prestazione è sempre possibile presentare ricorso ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 88/89, nei termini di cui al comma 6 dell’articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970.

La presentazione del ricorso amministrativo non interrompe né sospende il decorso del termine per la proposizione dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione.

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