Eureka Previdenza

Calcolo della pensione

Neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione

Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni

(msg.883/2022)

Tenuto conto che l'articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982 è stato modificato nel tempo dalle sentenze della Corte Costituzionale in materia, come precisato dall’Istituto, con la circolare n. 127 del 5 luglio 2000, paragrafo 7, il principio di neutralizzazione si applica ai seguenti trattamenti pensionistici:

  • pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sia a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti sia delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima;
  • pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima, indipendentemente dal compimento dell'età pensionabile da parte degli interessati;
  • pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o da trattamento di prepensionamento il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della sentenza stessa.

Si precisa che l’espressione “indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile” va intesa come applicabilità della neutralizzazione, alternativamente, o alla pensione di anzianità/anticipata prima del compimento dell’età pensionabile, con il vincolo del mantenimento del requisito contributivo per il diritto alla pensione medesima, o al compimento dell’età pensionabile.

Resta esclusa la possibilità di applicare due volte il beneficio in esame sul medesimo trattamento pensionistico.

Calcolo della pensione

Neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione

Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni

(msg.883/2022)

Tenuto conto che l'articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982 è stato modificato nel tempo dalle sentenze della Corte Costituzionale in materia, come precisato dall’Istituto, con la circolare n. 127 del 5 luglio 2000, paragrafo 7, il principio di neutralizzazione si applica ai seguenti trattamenti pensionistici:

  • pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sia a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti sia delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima;
  • pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima, indipendentemente dal compimento dell'età pensionabile da parte degli interessati;
  • pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o da trattamento di prepensionamento il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della sentenza stessa.

Si precisa che l’espressione “indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile” va intesa come applicabilità della neutralizzazione, alternativamente, o alla pensione di anzianità/anticipata prima del compimento dell’età pensionabile, con il vincolo del mantenimento del requisito contributivo per il diritto alla pensione medesima, o al compimento dell’età pensionabile.

Resta esclusa la possibilità di applicare due volte il beneficio in esame sul medesimo trattamento pensionistico.

Periodi neutralizzabili

Sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, l’interessato ha diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione della contribuzione per disoccupazione che si collochi nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole.

I periodi di contribuzione figurativa per trattamenti di disoccupazione, collocati nell’ultimo quinquennio, devono essere neutralizzati per l’intero periodo, non essendo consentito neutralizzare singoli periodi all’interno del periodo massimo considerato (cfr. il messaggio n. 12002 del 20 aprile 2006).

Peraltro, in considerazione del richiamo della sentenza a “periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime 260 settimane” è possibile procedere a neutralizzare, dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva, periodi di disoccupazione anche inferiori al periodo massimo considerato (quinquennio), qualora gli stessi siano collocati successivamente al raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione.

Modalità di calcolo delle quote retributive

Ai fini del calcolo di tutte le quote retributive della pensione devono essere esclusi dal computo dell’anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile tutti i periodi contributivi per disoccupazione, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva minima, che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione stessa, nel caso in cui tale esclusione determini un importo di pensione più favorevole. Pertanto, ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi contributivi per disoccupazione che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. Ovviamente, la retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.

Quote contributive della pensione

Si chiarisce, inoltre, che per le pensioni calcolate con il sistema misto la neutralizzazione non è applicabile alle quote calcolate con il sistema contributivo, in forza dell’operare del maggiore apporto contributivo, con l’incremento del montante.

Decorrenza del calcolo e decorrenza del nuovo importo

La pensione determinata con gli anzidetti criteri, assoggettata a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con tutta la contribuzione.

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