Eureka Previdenza

Gestione delle domande dei soggetti irreperibili e senza fissa dimora

Prestazioni previdenziali soggette a condizionalità: NASpI e DIS-COLL

(msg.689/2019)

Come già evidenziato in premessa, la residenza non costituisce requisito di accesso ai fini del riconoscimento delle prestazioni a carattere previdenziale, essendo possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio.

Tuttavia, tra queste, vi sono alcune prestazioni, quali la NASpI e la DIS-COLL, per le quali, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è stato previsto il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità. Per tali prestazioni, infatti, a seguito della sottoscrizione del patto di servizio, i disoccupati devono rendere la loro disponibilità ed hanno l’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l’impiego. In caso di mancata partecipazione sono previste sanzioni che vanno dalla decurtazione della prestazione fino alla decadenza dalla stessa e dallo stato di disoccupazione.

Al riguardo, l’ANPAL ha avuto modo di chiarire, sia con la nota prot. n. 9616 del 30 luglio 2018 che con la circolare n. 4 del 29 agosto 2018, che i Centri per l’impiego possono “procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online. Nel patto di servizio sottoscritto, peraltro, le persone indicano l’indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, unitamente all’impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità. Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, che costituisce, peraltro, anche il requisito per l’individuazione del centro per l’impiego territorialmente competente per le domande di NASpI.”

Ne consegue, dunque, che la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dei trattamenti di NASpI e di DIS-COLL.

La procedura “DSWeb” è stata comunque implementata in modo tale che, in presenza di domande di NASpI e di DIS-COLL presentate da soggetti risultanti irreperibili/senza fissa dimora, viene rilasciato il seguente avviso “ATTENZIONE: IL SOGGETTO RISULTA IRREPERIBILE/SENZA FISSA DIMORA IN ARCA”.

L’ANPAL, nella citata nota prot. n. 9616 del 30 luglio 2018, ha altresì suggerito che il soggetto interessato sia comunque informato di tale circostanza e del fatto che, sia ai fini del pagamento della prestazione che della possibile attivazione dei meccanismi di condizionalità, farà fede l’indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda. A tal fine, anche per evitare un aggravio di istruttoria da parte degli operatori delle Strutture territoriali, l’informazione verrà rappresentata all’interessato – che acceda ai Servizi del Cittadino con il proprio PIN– o all’ente di patronato dallo stesso incaricato, tramite avviso in fase di trasmissione on-line della domanda di NASpI e di DIS-COLL.

Nei casi di trasmissione off-line da parte degli enti di patronato, l’informazione verrà invece esposta nella visualizzazione online degli esiti della domanda.

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