Eureka Previdenza

Indennità di mobilità

Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016

Abrogazioni, modifiche relative alla mobilità

(circ.2/2013)

L’articolo 2, comma 70 della legge di riforma, come sostituito dall’art 46 bis, comma 1, lettera h) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dispone l’abrogazione, dal 1 gennaio 2016, dell’articolo 3 della legge n. 223 del 1991; di conseguenza, relativamente alla mobilità, dalla predetta data non potrà più essere erogata la prestazione di mobilità per i dipendenti da imprese di trasporto pubblico, fallite o sottoposte ad altre procedure concorsuali.
L’articolo 2, comma 71, lett. b) della legge di riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge n. 223 del 1991 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità e i compiti della Commissione regionale per l’impiego, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
La legge di riforma stabilisce, pertanto, che i lavoratori licenziati in data 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto, come specificato, l’iscrizione nelle liste e la relativa indennità decorrono dal giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, pertanto, beneficeranno, ricorrendone i requisiti, dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI.
L’art. 2, commi 72 e 73, della legge di riforma prevede alcune modificazioni agli articoli 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 stabilendo di sostituire le parole:

  1. “procedura di mobilità” con “procedura di licenziamento collettivo”;
  2. “dichiarazione di mobilità” con “licenziamento collettivo”;
  3. “programma di mobilità” con “programma di riduzione del personale”;
  4. “collocare in mobilità” con “licenziare”
  5. “posti in mobilità” con “licenziati” 

Dette modifiche rafforzano ulteriormente, durante il periodo transitorio, la distinzione tra licenziamento effettuato dal datore di lavoro e il collocamento in mobilità disposto dai servizi territoriali per l’impiego; tale collocazione in mobilità è preceduta dall’iscrizione nelle liste di mobilità.

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