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Fondo di tesoreria

Datori di lavoro obbligati al versamento

(circ.70/2007)

La specifica disciplina contenuta nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei  datori di lavoro domestico.

Ai fini della loro individuazione la norma pone due specifici requisiti di seguito illustrati:

Fondo di tesoreria

Datori di lavoro obbligati al versamento

(circ.70/2007)

La specifica disciplina contenuta nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei  datori di lavoro domestico.

Ai fini della loro individuazione la norma pone due specifici requisiti di seguito illustrati:

Appartenenza al settore privato del datore di lavoro

Appartenenza al settore privato del datore di lavoro.

Il requisito, prioritariamente, attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si intendono inclusi nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata  del capitale e  con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico economico” e con riferimento agli stessi dipendenti.

Non sono ricompresi nel “settore privato” e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della norma, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, la natura pubblica del datore di lavoro non esclude che si debba accertare in concreto che dai rapporti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori la qualificazione di “dipendenti pubblici”.

Solo in tale ipotesi, per gli stessi rapporti, ricorre la condizione di esclusione sopra enunciata. Diversamente, qualora, in deroga a quanto disposto dal D.lgs. n.165/2001, i rapporti di lavoro siano tutti costituiti e regolamentati (es. Autorità Portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale, per quanto in trattazione, deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui all’articolo 2120 del codice civile, i medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della presente disciplina.

Per l’individuazione e la codifica degli organismi pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni si rinvia alla  “Parte Seconda” della presente circolare, punto 1.

Limite dimensionale del datore di lavoro

Limite dimensionale del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755756 della legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.

Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.

Fanno eccezione  i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

Anche il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che  in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo.

I lavoratori “somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.

I lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.

Sono altresì computati nel limite dimensionale i soci di cooperative con  rapporto di lavoro subordinato.   

Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.

Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

Nel computo del limite dimensionale sono inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, che i lavoratori non destinatari di quest’ultima norma. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all’Istituto apposita dichiarazione.

Per i criteri di calcolo della dimensione aziendale vedi “Parte Seconda” della presente circolare, punto 2.

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