Eureka Previdenza

Disoccupazione speciale per l'edilizia

Periodo transitorio 2013/2016

TS Edilizia legge 451/1994

Il trattamento speciale di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, è stato abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lettera f) della legge di riforma.
Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 81”, potranno essere lavorate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data 30 dicembre 2016.
Le domande di trattamento speciale per l’edilizia in esame con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non dovranno più essere gestite in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1 gennaio 2017.
Si precisa inoltre che per il suddetto trattamento valgono le valutazioni già formulate nei paragrafi precedenti relativi alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e decadenza.

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