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Applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, nei confronti dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente: lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri. Precisazioni in merito ai rimborsi
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Cessazione dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri italiani in Svizzera
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Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera
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Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera
Modalità di presentazione delle domande
(circ.50/2013)
Le domande di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri che risiedono in Italia e che lavorano in Svizzera vanno presentate esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il Portale dell’Istituto;
- Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center al numero gratuito 803.164 da telefono fisso, e 06.164164 per chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza.
Per la presentazione della domanda via WEB il lavoratore interessato dovrà:
- Utilizzare il servizio disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), raggiungibile attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Cessazione rapporto di lavoro - domande di Disoccupazione Ordinaria ovvero ASpI o MiniASpI o NASpI;
- indicare, nell’apposito campo “Qualifica/Categoria”, la qualifica “Frontaliero in Svizzera”;
- far riferimento alle istruzioni fornite con la circolare INPS n. 170 del 31 dicembre 2010 sulla presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria non agricola ovvero quanto previsto per la presentazione delle domande di indennità ASpI o MiniASpI (circolare n. 142 del 18 dicembre 2012) o NASpI (circ. circ.94/2015).