Eureka Previdenza

Indennità antitubercolari

Beneficiari

(circ.112/2017)

Il diritto alle indennità antitubercolari sorge al verificarsi del rischio medico legale e cessa nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.

Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori subordinati del settore privato, i pensionati e titolari di rendita ed alcune categorie di dipendenti pubblici.

E’ bene tenere presente - per identificare correttamente, qualora ricorra, la fattispecie - che la tubercolosi configura, in alcuni casi, una malattia-infortunio tutelata dall’INAIL, come rischio professionale riconosciuto a talune categorie di lavoratori (tra queste, gli operatori della sanità).

L'indennità spetta (Rdl. n. 1827 del 04/10/1935 art. 69 - L.657/1954 art. 1 - DPR 818/1957 art. 29 - L. 419/1975):

  1. agli assicurati che possono far valere all'atto della domanda 52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa;
  2. titolari di pensioni o rendite che possono normalmente far valere il requisito dell'anno di contribuzione (circ. 134342/1975, punto 1 - art. 3 L. 419/1975); ai pensionati e ai titolari di rendita (L.692/1955 punti 1 e 3, art. 1 L. 419/1975circ. 134342/1975, punto II) che non possono far valere il normale requisito  semprechè l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia;
  3. ai familiari che non hanno assicurazione propria art. 2 L. 419/1975 - circ. 134342/1975, punto II; ai familiari dell'assicurato deceduto purchè al momento della morte potesse far valere i 52 contributi e che le prestazioni siano richieste entro un anno dal decesso (circ. 83106/1941 punto 2, circ. 131411/1958); ai familiari dei detenuti circ. 132279/1962 a particolari condizioni.

Indennità antitubercolari

Beneficiari

(circ.112/2017)

Il diritto alle indennità antitubercolari sorge al verificarsi del rischio medico legale e cessa nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.

Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori subordinati del settore privato, i pensionati e titolari di rendita ed alcune categorie di dipendenti pubblici.

E’ bene tenere presente - per identificare correttamente, qualora ricorra, la fattispecie - che la tubercolosi configura, in alcuni casi, una malattia-infortunio tutelata dall’INAIL, come rischio professionale riconosciuto a talune categorie di lavoratori (tra queste, gli operatori della sanità).

L'indennità spetta (Rdl. n. 1827 del 04/10/1935 art. 69 - L.657/1954 art. 1 - DPR 818/1957 art. 29 - L. 419/1975):

  1. agli assicurati che possono far valere all'atto della domanda 52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa;
  2. titolari di pensioni o rendite che possono normalmente far valere il requisito dell'anno di contribuzione (circ. 134342/1975, punto 1 - art. 3 L. 419/1975); ai pensionati e ai titolari di rendita (L.692/1955 punti 1 e 3, art. 1 L. 419/1975circ. 134342/1975, punto II) che non possono far valere il normale requisito  semprechè l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia;
  3. ai familiari che non hanno assicurazione propria art. 2 L. 419/1975 - circ. 134342/1975, punto II; ai familiari dell'assicurato deceduto purchè al momento della morte potesse far valere i 52 contributi e che le prestazioni siano richieste entro un anno dal decesso (circ. 83106/1941 punto 2, circ. 131411/1958); ai familiari dei detenuti circ. 132279/1962 a particolari condizioni.

Assicurati

ASSICURATI:

Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori dipendenti del settore privato comprese le seguenti tipologie (circ.112/2017):

  • lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro - appalto - distacco -
  • lavoro intermittente - lavoro ripartito - lavoro a tempo parziale - contratto di inserimento (circ. 41 del 13 marzo 2006);
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958,  n. 250);
  • coloni e mezzadri (decreto legge 19 marzo 1936, n. 761,  convertito dalla legge 9 luglio 1936, n. 1702);
  • detenuti lavoratori curati nei sanatori giudiziari (circ. n. 132279 PRS  del 4 settembre 1962 punto IX);
  • lavoratori domestici (colf e badanti);religiosi e religiose in servizio retribuito presso datori di lavoro privati (legge 3 maggio 1956, n. 392).

Non hanno diritto alla tutela previdenziale i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti e  i religiosi e le religiose in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose.

Ulteriori informzioni

Sono assicurati aventi diritto alle prestazioni antitubercolari i:

  • lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa) nell’assicurazione generale obbligatoriacontro la TBC o di contribuzione IVS o sostitutiva cui era collegato il versamento del contributo TBC. Tutti i dipendenti del settore privato compresi:
  • lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (circ. 41/2006 punto 1.2art. 20-28 d.lgs 276/2003). Il contratto di somministrazione (lavoratori interinali) è quel contratto attraverso il quale viene regolata la fornitura di lavoratori dall’impresa somministratrice a quella utilizzatrice (art. 20, d.lgs n. 276/2003 commi 3 e 4) per la somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato. Tali lavoratori hanno diritto alla indennità di malattia , a quella di maternità e alla TBC per gli eventi che si verificano sia durante il periodo di disponibilità che in quello di utilizzo. N.B.  La ditta somministratrice è inquadrata nel terziario. Nel caso di somministrazione nel settore agricolo o di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori circ. 41 del 13.03.2006 punto 1.2
  • appalto circ. 41/2006 punto 2.2;
  • distacco (circ. 41/2006 punto 3.2art. 29 d.lgs 276/2003). Il distacco si configura quando un datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto l’attività di uno o più lavoratori per eseguire un determinato lavoro. Tali lavoratori distaccati restano a tutti gli effetti dipendenti dell’azienda d’origine, avranno diritto, quindi, alla indennità di malattia, a quella di maternità e alla TBC secondo la normale disciplina prevista per i lavoratori dipendenti tenendo conto della categoria e della qualifica professionale di appartenenza. circ. 41/2006 punto 3.2;
  • lavoro intermittente (circ. 41/2006 punto 4.2artt. 33-40 d.lgs 276/2003). Con il contratto di lavoro intermittente il lavoratore si pone, a tempo determinato(senza obbligo di disponibilità) o indeterminato (con obbligo di disponibilità), a disposizione del datore di lavoro (art. 6 d.lgs 276/2003) . Tale contratto si concretizza in due tipologie1. obbligo del lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto ad una indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria. Per gli eventi di malattia, maternità e TBC insorti durante i periodi di disponibilità, nel caso di contratto con obbligo di disponibilità, ai fini del calcolo della indennità sarà presa a riferimento come retribuzione l’indennità di disponibilità, per gli eventi insorti invece durante la fase di utilizzo, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità sarà la retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di effettivo utilizzo immediatamente precedente. Gli eventi che iniziano durante il periodo di utilizzo e si protraggono nel periodo di disponibilità e viceversa, saranno riproporzionati tenendo conto di un diverso parametro retributivo a seconda che cadano nel periodo di prevista attività lavorativa o di disponibilità. Per quanto riguarda il congedo parentale (come per il part time verticale) il diritto all’indennità non sussiste durante le pause contrattuali e quindi durante i periodi di disponibilità. circ. 41 del 13.03.2006 punto 4.2 lettera A2. assenza di obbligo di disponibilità del lavoratore , con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo quando il lavoratore risponde alla chiamata del datore di lavoro. Per gli eventi di malattia insorti nel caso di contratto senza obbligo di disponibilità, le prestazioni spettano durante il periodo di effettiva attività lavorativa e secondo la disciplina del lavoro a tempo determinato ( il diritto all’indennità si estingue al momento della cessazione dell’attività lavorativa);. Per gli eventi di maternità l’indennità sarà corrisposta per tutta la durata dell’evento purchè lo stesso sia iniziato durante l’attività lavorativa o entro 60 giorni dall’ultimo lavorato. ). Il congedo parentale va indennizzato solo nei periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. La retribuzione da prendere a base per il calcolo sarà quella complessivamente percepita negli ultimi 12 mesi precedenti l’insorgenza dell’evento (malattia – maternità – TBC - come part time verticale va divisa per il numero delle giornate indennizzabili - 360 impiegati, 312 operai – nella retribuzione vanno incluse le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive) circ. 41 del 13.03.2006 punto 4.2 lettera B
  • lavoro ripartito circ. 41/2006 punto 5.2;
  • lavoro a tempo parziale circ. 41/2006 punto 6.2;
  • apprendistato circ. 41/2006 punto 7.2 e circ. 43/2007;
  • contratto di inserimento circ. 41/2006 punto 8.2;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • coloni e mezzadri;
  • detenuti lavoratori curati nei sanatori giudiziari;
  • apprendisti L. 25/1955 art. 21 lettera d - circ. 398/1955 - circ. 41/2006 - circ. 43/2007;
  • lavoratori domestici (colf e badanti);
  • religiosi e religiose in servizio retribuito presso datori di lavoro privati;

Le categorie di lavoratori del settore pubblico sono (circ.112/2017):

  • personale dipendente di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, cliniche, consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria (legge 1 luglio 1955, n. 552);
  • maestri delle scuole elementari statali (R.D.L. n. 21 dicembre 1938 n.2202, convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739) ;
  • direttori didattici (R.D.L. n. 21 dicembre 1938 n.2202, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739) e assistenti di ruolo di scuola materna statale (circ. n. 573 del 8 ottobre 1981);
  • personale non di ruolo assunto per un periodo inferiore a un anno (legge 24 dicembre 1924 n. 2114, richiamata dal R.d.L. 1827/1935 art. 38);
  • dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 - art. 6, comma 28; circ. n. 92 del 7 maggio 1988);
  • personale assunto a tempo determinato (DPR 276/1971);
  • personale dipendente INAIL ed ENAOLI (circ. 162 del 14.09.1976);
  • personale supplente, docente e non docente con incarico annuale (circ. n. 539 del 24 settembre 1980);
  • dipendenti da comunità montane ed altri enti non elencati nel R.d.L. 1827/1935 art. 38;;
  • personale delle IPAB (circ. n° 10 del 15.01.1996).

Titolari di pensione e rendite

TITOLARI PENSIONE O RENDITE:

Pensionati e titolari di rendita per sè e per i componenti la propria famiglia (L.692/1955 punti 1 e 3, art. 1 L. 419/1975 - circ. 134342/1975, punto II) che non possono far valere il normale requisito semprechè l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Nello specifico l'indennità spetta a:

  • pensionati con almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa versati nell'assicurazione obbligatoria contro la TBC);
  • titolari di pensione di reversibilità categoria SO;
  • titolari di pensioni derivanti dalla assicurazione generale obbligatoria Invalidità Vecchiaia Superstiti sostitutive dell'assicurazione obbligatoria predetta e dichiarate tali con decreto del Presidente della Repubblica circ. 134342/1975 punto II, lett. a;
  • titolari di pensioni o rendite corrisposte da imprese, fondi, casse ecc. circ. 134342/1975, punto II;
  • titolari di rendite INAIL da infortunio o malattia professionale circ. 134342/1975 punto II, lettera c);
  • titolari di pensioni in convenzione (circ. 99/1993 punto 2.6
  • nonchè nel caso di pensioni o rendite corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni anche se sia stato chiesto l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutiva anche se l'esonero non risulti ancora deciso circ. circ. 134342/1975, punto II:
    • fondo di previdenza per il personale dipendente dalla direzione generale dell'INA D.M. 15.10.1946;
    • fondo per le pensioni ed indennità al personale della Cassa di Risparmio delle province lombarde;
    • Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena (statuto approvato con D.P.R. 16 maggio 1962, n. 930);
    • Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario 5. Paolo di Torino (statuto approvato con D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1434);
    • Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino (statuto approvato con D.P.R. 2 settembre 1960, n. 1293);
    • Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (D.M. 14 febbraio 1963);
    • Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova (statuto approvato con D.P.R. 21 novembre 1963, n. 2210);
    • Cassa di previdenza del personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (statuto approvato con D.P.R. 14 luglio 1964, n. 939);
    • Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1.N.C.I.S.) - Roma (D.M. 17 dicembre 1968);
    • Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Asti (D.M. 19 giugno 1969);
    • Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio " V. Emanuele " per le province siciliane - Palermo (D.M. 17 marzo 1970).

Familiari

FAMILIARI:

L'indennità spetta ai familiari che non hanno assicurazione propria (art. 2 L. 419/1975 - circ. 134342/1975, punto II), ai familiari dell'assicurato deceduto purchè al momento della morte potesse far valere i 52 contributi e che le prestazioni siano richieste entro un anno dal decesso (circ. 83106/1941 punto 2, circ. 131411/1958); ai familiari dei detenuti circ. 132279/1962 a particolari condizioni.

Si intendono per familiari (circ. 134342/1975, punto III - art. 2 L. 419/1975):

  • il coniuge senza alcuna limitazione di età e di convivenza circ. 13093/1956 e circ. 133134/1964;
  • i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, affiliati, gli affidati, i naturali o nati da precedenti matrimoni del coniuge, fino al 21° anno di età e comunque non oltre il 26° anno se studenti universitari e a carico dell’assicurato;
  • i figli di cui al punto precedente permanentemente inabili al lavoro;
  • i fratelli, le sorelle a carico fino al 21° anno di età e comunque non oltre il 26° anno se studenti universitari;
  • i fratelli, le sorelle a carico a prescindere dall’età, se permanentemente inabili;
  • i genitori ed equiparati ( adottanti, affilianti, patrigno o matrigna) a carico che hanno superato 60 anni se uomini e i 55 se donne.

Si considerano istituti assimilati all'università i conservatori di musica, accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente punto III circ. 134342/1975;

La vivenza a carico ai fini della prestazione ai familiari dell'assicurato è richiesta solo per i seguenti familiari:

  • fratelli e sorelle;
  • figli legittimi e assimilati di età tra i 21 e i 26 anni se iscritti all'università o ad istituti assimilati;
  • genitori ed equiparati, patrigno e matrigna, persone alle quali l'assicurato, il pensionato o il titolare di rendita fu affidato.

I limiti di età, ove ricorrano, si fissano al momento del verificarsi dell’evento.  

I familiari conservano il diritto alle prestazioni, anche in caso di decesso dell’assicurato, se, entro i due anni dalla precedente stabilizzazione o guarigione clinica, la malattia si manifesta nuovamente in fase attiva (acuta o contagiosa).

Non spetta

NON SPETTA

Ai seguenti lavoratori in quanto assicurati in qualità di:

  • coltivatori diretti;
  • artigiani;
  • commercianti;
  • liberi professionisti;
  • religiosi e religiose in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose.

purchè non abbiano almeno 52 contributi nell'assicurazione contro la tubercolosi nell'intero arco della vita assicurativa e non siano soggetti aventi diritto in qualità di pensionati o familiari.

 

Ai seguenti pensionati:

  • titolari di pensione CD, Art; Comm circ. 134354/1979;
  • titolari di pensione sociale circ. 134353/1979.

purchè non abbiano almeno 52 contributi nell'assicurazione contro la tubercolosi nell'intero arco della vita assicurativa e non siano soggetti aventi diritto in qualità di pensionati o familiari.

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