Eureka Previdenza

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Finanziamento degli oneri. Monitoraggio della spesa

(circ.65/2016)

La spesa relativa al congedo per le vittime di violenza i genere, introdotto dall’art. 24 del decreto 80/2015, rientra negli oneri finanziati mediante riduzione del fondo di cui all’art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri complessivi, inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo di legge in oggetto, sono valutati, per l’anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto 80/2015).

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Finanziamento degli oneri. Monitoraggio della spesa

(circ.65/2016)

La spesa relativa al congedo per le vittime di violenza i genere, introdotto dall’art. 24 del decreto 80/2015, rientra negli oneri finanziati mediante riduzione del fondo di cui all’art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri complessivi, inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo di legge in oggetto, sono valutati, per l’anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto 80/2015).

Anni successivi al 2015

Per gli anni successivi, anche l’applicazione di questo nuovo congedo è assicurato mediante gli appositi stanziamenti annui previsti dall’art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali n. 148 del 2015, che si riporta testualmente: “i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.”

Clausola di salvaguardia

Si rammenta che l’art. 27 del decreto 80/2015, sopra richiamato, prevede la clausola di salvaguardia in forza della quale il Ministero dell'economia e  delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle disposizioni introdotte dal decreto stesso; nel  caso  in  cui  si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle  previsioni  di  spesa  di  cui  all'articolo  26,  il  Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con   proprio   decreto   alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli

Twitter Facebook