Eureka Previdenza

Indennità di maternità

Pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca

Decorrenza della prestazione

(circ.130/2013)

Come già rilevato al precedente punto 2 della circolare 130/2013, l’iscrizione al regime previdenziale dei pescatori autonomi ha natura di accertamento ricognitivo di una esistente situazione di fatto e costituisce un obbligo che è il presupposto per l’applicabilità della relativa tutela previdenziale.
In materia di obbligo di denuncia di inizio, variazione, sospensione e cessazione dell’attività lavorativa, si precisa che, a seguito della soppressione delle Commissioni di cui alla citata legge 13 marzo 1958, n.250, deve ritenersi applicabile, quale limite temporale per l’espletamento di tali obblighi, quello di trenta giorni previsto in generale dalla normativa vigente (articolo 2196 del codice civile).
Pertanto, analogamente a quanto avviene per gli artigiani e commercianti (circolare n. 136 del 26 luglio 2002, punto 3), in caso di iscrizione successiva all’inizio del periodo indennizzabile, effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il diritto alla prestazione di maternità deve essere riconosciuto e, ferma restando la necessità del pagamento dei contributi relativi al periodo indennizzabile, l’indennità deve essere erogata a partire dalla data di inizio del periodo di maternità, sempre che, peraltro, l’inizio dell’attività sia precedente all’inizio di detto periodo.

Nel caso in cui, invece, l’inizio dell’attività sia successivo all’inizio del periodo di maternità, la prestazione deve essere erogata dalla data di inizio dell’attività.
Nel caso di iscrizione successiva al termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività previsto dalla normativa vigente, il diritto alla prestazione può essere esercitato dalla data della domanda di iscrizione.

A titolo esemplificativo:
1) - inizio attività: 15 aprile
- inizio periodo indennizzabile maternità: 5 maggio
Se l’iscrizione avviene entro il 15 maggio, l’indennità spetta dall’inizio del periodo di maternità; se l’iscrizione avviene dal 16 maggio, l’indennità spetta dalla data di iscrizione.
2) - inizio periodo indennizzabile maternità: 5 maggio
- inizio attività: 10 maggio
Se l’iscrizione avviene entro il 10 giugno, l’indennità spetta dalla data di inizio dell’attività; se l’iscrizione avviene dall’11 giugno, l’indennità spetta dalla data di iscrizione.

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