Eureka Previdenza

Circolare 314 del 29 novembre 1994

OGGETTO: DPR 21.9.1994, n. 613. Regolamento recante norme
concernenti la partecipazione delle associazioni
di volontariato nelle attivita' di protezione
civile.
L'art. 10 del DPR 21.9.1994, n. 613, (G.U. n. 259 del
05.11.1994) disciplina l'impiego delle associazioni di
volontariato nelle attivita' di soccorso, simulazione,
emergenza e formazione teorico pratica.
La norma in esame garantisce, tra l'altro, entro i
limiti delle disponibilita' di bilancio, ai volontari
aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'ap-
posito elenco, impiegati in attivita' di soccorso e di
assistenza autorizzate delle competenti Autorita' in occa-
sione di pubbliche calamita', il mantenimento del posto di
lavoro pubblico o privato ed il mantenimento del trattamento
economico e previdenziale da parte del datore di lavoro
pubblico o privato. Il datore di lavoro e' tenuto a consen-
tire il predetto impiego per un periodo non superiore a
trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'an-
no.
I benefici si applicano anche per le attivita' di
simulazione, di emergenza e di formazione preventivamente
autorizzate dai competenti Organi per un periodo non
superiore a dieci giorni e fino ad un massimo di trenta
giorni nell'anno.
Per i datori di lavoro pubblici o privati che ne
facciano richiesta, e previsto il rimborso, da parte del
Dipartimento della protezione civile, dell'equivalente degli
emolumenti versati al lavoratore.
In relazione a richieste di chiarimenti pervenute,
mentre si conferma che nessun adempimento di rimborso degli
emolumenti di cui sopra e' previsto a carico dell'Istituto,
si precisa che i datori di lavoro sulle retribuzioni corri-
sposte ai volontari di cui trattasi per i giorni in cui gli
stessi sono impegnati nelle predette attivita' di soccorso,
di assistenza e di simulazione devono effettuare il versa-
mento della ordinaria contribuzione previdenziale ed assi-
stenziale secondo le vigenti norme atteso, tra l'altro, che
la norma in esame espressamente dispone il mantenimento del
trattamento economico e previdenziale da parte del datore di
lavoro pubblico o privato.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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