Eureka Previdenza

Volontari del soccorso alpino e speleologico

Domanda

Per il rimborso delle retribuzioni in questione, che non sono conguagliabili con gli importi dovuti per contributi assicurativi, il datore di lavoro deve inoltrare, entro la fine del mese successivo l’evento, la prevista domanda di rimborso, che deve comprendere:

  • Le generalità del o dei lavoratori interessati
  • L'ammontare della retribuzione corrisposta
  • La dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro indicante il periodo di astensione dal lavoro
  • La dichiarazione dei lavoratori di appartenere al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino
  • L'attestazione del Sindaco o dei Sindaci, o loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata.

La domanda deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente per territorio in relazione all'ubicazione della dipendenza aziendale dove presta l'attività il lavoratore interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti contributivi.

Ai lavoratori autonomi, che svolgono la stessa attività di volontariato (circ. n. 60 del 04.03.1993).  Per ottenere l’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, potranno fare domanda di rimborso al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale secondo quanto previsto dall’art 3 del Decreto 24.03.1994 n. 379.

DECADENZA
La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di soccorso o dell'esercitazione.

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