Eureka Previdenza

Bonus bebè

Indicatore ISEE

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019) (circ.26/2020)

 

Bonus bebè

Indicatore ISEE

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019) (circ.26/2020)

 

Disposizioni della circolare 26/2020 peri nati nel 2020

L’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019, prevede nuovi e diversi importi annui della prestazione in base alle seguenti fasce di ISEE:

  • in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).   

In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.

Per gli eventi avvenuti nel 2020, pertanto, la misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare sarà calcolata in funzione del valore dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.

A tal fine, si ricorda che sarà considerato l’ISEE minorenni del nato o adottato per il quale si richiede il beneficio, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 o, se presente l’ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto.

Si rammenta che le Strutture INPS territorialmente competenti effettuano, come di consueto, i controlli successivi con i Comuni per verificare i nuclei familiari, i ruoli ed i rapporti di residenza e convivenza autodichiarati nelle DSU, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo del richiedente di comunicare tempestivamente all’Istituto qualunque variazione del nucleo dovesse verificarsi nel corso dell’anno.

In presenza di dichiarazioni non veritiere la prestazione sarà revocata e si procederà al recupero dell’indebito, fatte salve comunque le conseguenze di ordine giudiziario.

Domande presentate in assenza di ISEE

Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo e l’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.

Si fa presente che in tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che le Strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

Esempio 1: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la domanda è presentata il 2 febbraio (nei 90 giorni), la DSU non presente al momento della domanda è presentata successivamente il 3 marzo. L’integrazione viene corrisposta per i mesi di marzo ed aprile, mentre per gennaio e febbraio 2020 resta fermo l’importo minimo (80 euro o 96 euro)

Esempio 2: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la DSU non viene presentata, la domanda viene presentata il 7 maggio 2020. In assenza di ISEE, a decorrere dal mese di maggio (dopo i 90 giorni), l’INPS corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro), per i mesi da maggio in poi. Ad ottobre 2020 viene presentata la DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro, l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante con decorrenza da ottobre 2020.

Nel caso in cui invece la domanda sia presentata in assenza di ISEE valido e, successivamente alla stessa, venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, l’eventuale sanatoria, con le modalità di cui al successivo paragrafo, comporterà, in presenza degli altri requisiti di legge, il ricalcolo del beneficio e, ove spettante, il riconoscimento dell’integrazione dell’assegno, a partire dalla data della prima DSU ancorché difforme.

ISEE che presenta omissioni e/o difformità

Dalla fattispecie di assenza dell’ISEE va distinta l’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato al momento della domanda, ma con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.

Al riguardo, si ricorda che ogni qualvolta l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità (art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione:

1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;

2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.

Ciò premesso, ai fini dell’assegno di natalità per gli eventi 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo), sempre che sussistano gli altri requisiti di legge.

L’INPS avvalendosi dei contatti indicati nel modello di domanda (PEC/SMS/e-mail), avviserà l’utente mediante l’invio di un’apposita comunicazione per segnalare la presenza dell’omissione e/o difformità da regolarizzare in una delle modalità sopra indicate.

All’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l’importo dell’assegno spettante sarà integrato a decorrere dalla data dell’evento (se la domanda era stata presentata entro i 90 giorni in presenza di ISEE) ovvero della domanda (se presentata oltre i 90 giorni).  

Esempio 3: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. ISEE minorenni presentato a gennaio 2020 con omissioni e/o difformità. La domanda è presentata il 10 aprile 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). L’INPS corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio in poi, senza considerare l’ISEE che è difforme. A dicembre 2020, la DSU è regolarizzata e ne scaturisce un ISEE minorenni il cui valore è inferiore a 7.000 euro, l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante a decorrere da gennaio 2020 (dalla data dell’evento).

 Esempio 4: nascita avvenuta il 10 gennaio 2020. La domanda viene presentata a luglio (dopo i 90 giorni dall’evento nascita). A tale data è presente un ISEE, ma è difforme. L’INPS inizia a corrispondere l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da luglio in poi. Ad ottobre, viene regolarizzata la DSU con ISEE minorenni il cui valore è inferiore a 7.000 euro. L’INPS procede al ricalcolo dell’assegno e a corrispondere la differenza di importo spettante, a decorrere da luglio 2020 (dalla data della domanda).

Resta fermo che per gli eventi avvenuti nel 2019, in presenza di omissioni e/o difformità continuano ad applicarsi le istruzioni contenute nella circolare n. 85/2019 e per gli eventi del 2018 e del triennio 2015-2017 continuano ad applicarsi le istruzioni contenute nel messaggio n. 261/2017.

Disposizioni della circolare 85/2019

La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro (cfr. la circ.93/2015). Come precisato con il messaggio n. 261/2017, per verificare la sussistenza del diritto e la misura dell’assegno, occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio. Il valore dell’ISEE minorenni è riportato nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, differisce dall’ISEE ordinario. Per la disciplina di dettaglio si rimanda a quanto delineato con la circolare n. 171/2014, paragrafo 7.

Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata quindi, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013 (cfr. la circ.93/2015), ove siano ricompresi nel nucleo familiare (nel quadro A) anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si chiede il beneficio.

La DSU consente all’Istituto di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza di stabilire, in virtù del valore dell’ISEE medesimo, il diritto e la misura della prestazione.

Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva dell’indicazione del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.

Esempio: in caso di DSU presentata a gennaio 2019 e nascita del bambino a marzo 2019, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio, ma occorre presentarne un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio ed a seguire presentare la domanda di assegno.

Come precisato con i messaggi n. 4255/2016, n. 4476/2017 e n. 4569/2018, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.

L’eventuale presenza di omissioni o difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate nell’attestazione ISEE, a seguito dei controlli svolti dalla stessa, comporta la sospensione dell’istruttoria della domanda o del pagamento dell’assegno.

Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un’attestazione priva di tali anomalie) o da idonea documentazione giustificativa (cfr. il messaggio n. 261/2017) secondo la tempistica di seguito indicata.  

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 10, comma 4, del D.lgs n. 147/2017 e successive modificazioni, superando quanto previsto con il messaggio n. 261/2017 sulla tempistica per sanare le anomalie dell’attestazione ISEE, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i termini per regolarizzare le omissioni o difformità saranno i seguenti:

  • la nuova DSU dovrà essere presentata entro il termine di validità della DSU da cui sia derivata l’attestazione ISEE con omissioni o difformità;
  • la documentazione giustificativa idonea dovrà essere presentata entro il termine massimo di 6 mesi dall’attestazione ISEE recante le omissioni o difformità.

Per tutti gli altri aspetti relativi all’istruttoria delle domande in presenza di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE si rinvia alle istruzioni contenute nel citato messaggio n. 261/2017.

Disposizioni della circolare 50/2018

La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro (cfr. la circolare 93/2015). Come precisato con il messaggio n. 261/2017, per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell’assegno occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio. Il valore dell’ISEE minorenni è riportato nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, differisce dall’ISEE ordinario. Per la disciplina di dettaglio si rimanda a quanto delineato con la circolare n. 171/2014, paragrafo 7.

Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata quindi, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013 (cfr. la circolare 93/2015), ove siano ricompresi nel nucleo familiare (nel quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.

La DSU consente all’Istituto di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza stabilire, in virtù del valore dell’ISEE medesimo, il diritto e la misura della prestazione.

Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva dell’indicazione del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.

Esempio: in caso di DSU presentata a gennaio 2018 e nascita del bambino a marzo 2018, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio, ma occorre presentarne un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio ed a seguire presentare la domanda di assegno.

Come precisato con i messaggi n. 4255/2016 e n. 4476/2017, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.

L’eventuale presenza di omissioni o difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate nell’attestazione ISEE, a seguito dei controlli svolti dalla stessa, comporta la sospensione dell’istruttoria della domanda o del pagamento dell’assegno. Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un’attestazione priva di tali anomalie) o da idonea documentazione giustificativa, così come illustrato nei messaggi n. 261/2017 e n. 1806/2017 .

Disposizioni della circolare 93/2015

Ai fini del beneficio in oggetto, il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. Si precisa al riguardo che il nucleo familiare è definito dall’articolo 3 del Decreto stesso.

Invece, qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

Per poter richiedere l’assegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica  (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. E’ necessario altresì che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo. Pertanto, per la domanda di assegno di cui alla presente circolare  non possono essere utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014.

Si precisa, comunque, che, in base alla vigente normativa dell’ISEE sopra citata, il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un’altra. Ne consegue che, in caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.

Esempi

  • Esempio 1: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 – presentazione della nuova D.S.U. dal 15 al 31 gennaio 2016: il pagamento mensile dell’assegno, qualora il requisito dell’ISEE si mantenga entro la soglia di 25.000 euro, prosegue a febbraio 2016 senza soluzione di continuità.
  • Esempio 2: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 – presentazione della nuova DSU il 20 marzo 2016: il pagamento mensile dell’assegno  è sospeso per i mesi di febbraio e marzo 2016. Ad aprile 2016, se il requisito dell’ISEE si è mantenuto entro la soglia di 25.000 euro, riprende il pagamento dell’assegno con accredito anche delle mensilità sospese (febbraio e marzo 2016).
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