L’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019, prevede nuovi e diversi importi annui della prestazione in base alle seguenti fasce di ISEE:
- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
Per gli eventi avvenuti nel 2020, pertanto, la misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare sarà calcolata in funzione del valore dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.
A tal fine, si ricorda che sarà considerato l’ISEE minorenni del nato o adottato per il quale si richiede il beneficio, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 o, se presente l’ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto.
Si rammenta che le Strutture INPS territorialmente competenti effettuano, come di consueto, i controlli successivi con i Comuni per verificare i nuclei familiari, i ruoli ed i rapporti di residenza e convivenza autodichiarati nelle DSU, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo del richiedente di comunicare tempestivamente all’Istituto qualunque variazione del nucleo dovesse verificarsi nel corso dell’anno.
In presenza di dichiarazioni non veritiere la prestazione sarà revocata e si procederà al recupero dell’indebito, fatte salve comunque le conseguenze di ordine giudiziario.
Domande presentate in assenza di ISEE
Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo e l’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.
Si fa presente che in tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che le Strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
Esempio 1: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la domanda è presentata il 2 febbraio (nei 90 giorni), la DSU non presente al momento della domanda è presentata successivamente il 3 marzo. L’integrazione viene corrisposta per i mesi di marzo ed aprile, mentre per gennaio e febbraio 2020 resta fermo l’importo minimo (80 euro o 96 euro)
Esempio 2: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la DSU non viene presentata, la domanda viene presentata il 7 maggio 2020. In assenza di ISEE, a decorrere dal mese di maggio (dopo i 90 giorni), l’INPS corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro), per i mesi da maggio in poi. Ad ottobre 2020 viene presentata la DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro, l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante con decorrenza da ottobre 2020.
Nel caso in cui invece la domanda sia presentata in assenza di ISEE valido e, successivamente alla stessa, venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, l’eventuale sanatoria, con le modalità di cui al successivo paragrafo, comporterà, in presenza degli altri requisiti di legge, il ricalcolo del beneficio e, ove spettante, il riconoscimento dell’integrazione dell’assegno, a partire dalla data della prima DSU ancorché difforme.
ISEE che presenta omissioni e/o difformità
Dalla fattispecie di assenza dell’ISEE va distinta l’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato al momento della domanda, ma con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.
Al riguardo, si ricorda che ogni qualvolta l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità (art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione:
1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;
2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.
Ciò premesso, ai fini dell’assegno di natalità per gli eventi 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo), sempre che sussistano gli altri requisiti di legge.
L’INPS avvalendosi dei contatti indicati nel modello di domanda (PEC/SMS/e-mail), avviserà l’utente mediante l’invio di un’apposita comunicazione per segnalare la presenza dell’omissione e/o difformità da regolarizzare in una delle modalità sopra indicate.
All’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l’importo dell’assegno spettante sarà integrato a decorrere dalla data dell’evento (se la domanda era stata presentata entro i 90 giorni in presenza di ISEE) ovvero della domanda (se presentata oltre i 90 giorni).
Esempio 3: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. ISEE minorenni presentato a gennaio 2020 con omissioni e/o difformità. La domanda è presentata il 10 aprile 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). L’INPS corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio in poi, senza considerare l’ISEE che è difforme. A dicembre 2020, la DSU è regolarizzata e ne scaturisce un ISEE minorenni il cui valore è inferiore a 7.000 euro, l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante a decorrere da gennaio 2020 (dalla data dell’evento).
Esempio 4: nascita avvenuta il 10 gennaio 2020. La domanda viene presentata a luglio (dopo i 90 giorni dall’evento nascita). A tale data è presente un ISEE, ma è difforme. L’INPS inizia a corrispondere l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da luglio in poi. Ad ottobre, viene regolarizzata la DSU con ISEE minorenni il cui valore è inferiore a 7.000 euro. L’INPS procede al ricalcolo dell’assegno e a corrispondere la differenza di importo spettante, a decorrere da luglio 2020 (dalla data della domanda).
Resta fermo che per gli eventi avvenuti nel 2019, in presenza di omissioni e/o difformità continuano ad applicarsi le istruzioni contenute nella circolare n. 85/2019 e per gli eventi del 2018 e del triennio 2015-2017 continuano ad applicarsi le istruzioni contenute nel messaggio n. 261/2017.