Eureka Previdenza

Assegno al nucleo familiare dei pensionati

ANF su pensioni di categoria PSO

(circ.182/2000)

E' stato posto un quesito circa la possibilità di corrispondere l'assegno per il nucleo familiare composto dal solo coniuge titolare di PSO, a seguito della sentenza n. 7688 del 1996 della Corte di Cassazione.

La fattispecie si inquadra nel problema più generale dell'applicabilità delle norme relative all'ANF nei confronti della categoria pensionistica PSO.

In proposito si evidenzia che tale categoria PSO riguarda assegni vitalizi in favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali e dell'Amministrazione postelegrafonica trasferiti al Fondo sociale ai sensi della legge 20 marzo 1980, n. 75.

Gli assegni, anche se trasferiti a carico del Fondo sociale, sostituito dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per effetto della legge 9 marzo 1989, n. 88, conservano le caratteristiche giuridiche originarie di trattamenti collegati con periodi di effettive prestazioni di lavoro e, poiché è riconosciuta loro la natura previdenziale, gli assegni stessi soggiacciono alla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, l'art. 13 della legge 75/1980 dispone, tra l'altro, che gli assegni di reversibilità siano disciplinati dalle norme concernenti la pensione ai superstiti dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, in considerazione del fatto che trattasi di pensioni concesse ad ex lavoratori dipendenti si è ritenuto di estendere l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1988 n. 153, a tale categoria pensionistica e di porre gli oneri relativi all'erogazione detta prestazione, a carico della Gestione prestazioni temporanee.

Si fa riserva di comunicare l'aggiornamento delle procedure automatizzate per il pagamento delle prestazioni

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