Eureka Previdenza

L'assegno al nucleo familiare

Redditi da considerare per il calcolo dell'importo dell'assegno al nucleo familiare

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.
(vedi rilevanza 9

L'assegno al nucleo familiare

Redditi da considerare per il calcolo dell'importo dell'assegno al nucleo familiare

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.
(vedi rilevanza 9

Redditi da dichiarare

Redditi da dichiarare
Sono compresi tra i redditi da dichiarare (circ. 12 del 12/1/1990) quelli:

  1. esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, sono da indicare solo se superiori complessivamente a Euro 1.032,91 (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);
  2. soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale (circ.222/1989);
    N.B. Gli arretrati percepiti per integrazione salariale possono essere dichiarati qualora siano determinanti per raggiungere la percentuale del 70% di reddito da lavoro dipendente;
  3. prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
  4. da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  5. corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.)
  6. da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.

Redditi da non dichiarare

Redditi da non dichiarare
Non vanno dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, anche i seguenti redditi:

  1. i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  2. i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  3. le rendite vitalizie erogate dall’Inail (circ.150/1988);
  4. l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome (circ.150/1988);
  5. l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti (circ.150/1988);
  6. l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
  7. l'indennità per ciechi parziali;
  8. l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
  9. le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
  10. le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
  11. gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
  12. le pensioni di guerra;
  13. l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione (circ. 12 del 12/1/1990 e circ. 189/1991).
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